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Nota a ABF, Collegio di Roma, 30 gennaio 2023, n. 904.

Nella controversia in esame, la ricorrente si duole del comportamento dell’intermediario resistente che si sarebbe illegittimamente rifiutato di stornare la somma bonificata per errore a un beneficiario terzo, nonostante quest’ultimo abbia confermato il carattere erroneo del pagamento e abbia autorizzato la restituzione delle somme in favore della ricorrente.

Secondo l’intermediario, invece, essendo stato l’ordine di pagamento correttamente eseguito, i fondi sarebbero entrati nella disponibilità giuridica del terzo e pertanto il rimborso delle somme erroneamente percepite sarebbe dovuto essere chiesto direttamente al beneficiario.

Sul punto la ricorrente evidenzia che per il beneficiario non è stato possibile procedere direttamente al rimborso perché il suo conto (sempre presso l’intermediario resistente) era in passivo senza affidamento.

Illustrati i fatti, il Collegio ABF di Roma ha ritenuto di rigettare il ricorso in quanto il rifiuto opposto dall’intermediario allo storno del bonifico disposto dalla ricorrente non costituisce un profilo censurabile sul piano della sua responsabilità.

In particolare, non è contestato tra le parti che l’ordine di bonifico sia stato eseguito correttamente dall’intermediario resistente che ha effettuato l’accreditamento delle somme presso il conto corrente relativo al numero di IBAN indicato dalla stessa ricorrente, dunque in conformità con l’art. 24 del d.lgs n. 11/2010. Altrettanto incontrovertibile è la circostanza che la ricorrente ha chiesto lo storno del bonifico oltre i termini entro i quali la legge ne consente la revoca[1].

L’esecuzione del bonifico in conformità alle norme di legge che regolano la materia, pertanto, ha fatto entrare le risorse in oggetto nella piena disponibilità giuridica del beneficiario.

La circostanza che il bonifico, pur regolarmente effettuato, abbia costituito una prestazione di pagamento indebita sul piano oggettivo ex art. 2033 c.c. nei rapporti tra la ricorrente e il beneficiario legittima certamente la prima a pretendere la restituzione di quanto ingiustamente versato al secondo, ma non assume alcun rilievo nei rapporti tra la ricorrente e l’intermediario, quest’ultimo obbligato ex lege soltanto all’esatta esecuzione dell’ordine di pagamento e non anche allo storno del versamento indebito (ancorché riconosciuto come tale anche dal beneficiario).

D’altro canto, nel momento in cui il bonifico è stato correttamente eseguito e le relative risorse sono entrate nella disponibilità del beneficiario, risulta del tutto irrilevante (al fine di invocare un’ipotetica antigiuridicità dell’operazione) l’impiego che di queste sia stato fatto nell’ambito della sfera giuridica del beneficiario, compreso quello volto a ridurre l’esposizione debitoria di quest’ultimo verso l’intermediario resistente (cfr. Collegio di Roma, dec. n. 1919/2017, n. 4390/2016, n. 6105/2014; Collegio di Milano, dec. n. 23197/2019; Collegio di Bari, dec.n. 25108/2019).

Giungendo a questa decisione, il Collegio di Roma ha ritenuto quindi di non condividere la  diversa interpretazione della disciplina di riferimento prospettata nell’isolata decisione del Collegio di Bari n. 18577/2021. In detta decisione, l’ABF ritenne che in presenza di un bonifico relativo a un pagamento indebito affluito su un conto non affidato con un saldo passivo che si è ridotto per effetto del bonifico, si dovrebbe considerare che la somma bonificata non sia “mai entrata nella giuridica disponibilità” del beneficiario titolare di detto conto e sia stata invece acquisita dall’intermediario per “abbattere il debito” del beneficiario, traendone “un indebito vantaggio”.

Secondo il Collegio, si tratterebbe di una tesi non convincente perché “consentirebbe, del tutto ingiustificatamente, di trasferire sui prestatori dei servizi di pagamento, (…) incolpevoli rispetto alla legittima, e doverosa, esecuzione di ordini di pagamento regolarmente ricevuti, il rischio economico derivante della revoca dell’ordine disposta dal medesimo pagatore successivamente all’esecuzione del medesimo ordine e dunque allorquando la provvista sia stata già messa dal prestatore dei servizi di pagamento nella piena (ed esclusiva) disponibilità del beneficiario”, con il rischio di “abusi (…) allorquando la revoca dell’ordine di pagamento venisse richiesta dall’ordinante e confermata dal beneficiario una volta sottratta da quest’ultimo la provvista dal proprio conto corrente” (così anche Collegio di Milano, dec. n. 2994/2015).

 

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[1] Ai sensi dell’art.17, comma 3, d.lgs n. 11/2010 “nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il pagatore può revocare l’ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito dei fondi. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano”.

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