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Nota a ABF, Collegio di Bologna, 7 febbraio 2023, n. 1188.

Massima redazionale

Nella specie, parte ricorrente sosteneva, da un lato, che il termine “piano di ammortamento alla francese” non fornisse alcuna indicazione sulle modalità adottate per il calcolo degli interessi, in quanto tale tipologia di ammortamento si caratterizzerebbe solo per la presenza di una rata costante, affermando, al contempo, che il contratto sottoscritto non specificasse se gli interessi dovessero essere calcolati con la formula dell’interesse composto o, al contrario, con quella dell’interesse semplice, rendendo indeterminato il prezzo del finanziamento. Dall’altro lato, il ricorrente lamentava che l’intermediario avrebbe utilizzato per il calcolo degli interessi la formula dell’interesse composto, che pur non essendo di per sé illegittima, risulterebbe più onerosa rispetto alla formula dell’interesse semplice; l’intermediario, prima della sottoscrizione del contratto, avrebbe dovuto informare il cliente del maggiore costo implicito di questa tipologia di ammortamento rispetto ad altre modalità di restituzione del finanziamento (quali l’ammortamento a rata costante a “regime semplice” e l’ammortamento c.d. “italiano”), sicché tale omissione informativa costituirebbe una violazione dei doveri di trasparenza posti in capo alla banca nella fase precontrattuale. In conseguenza di tali condotte tenute dall’intermediario, veniva chiesto l’applicazione «dell’art. 117 bis TUB e degli artt. 1337, 1375, 1346, 1418, 1194 1195 e 1370 c.c. con la conseguente adozione dei tassi BOT», nonché di accertare «la violazione dell’art. 1284 c.c., oltre all’applicazione del regime semplice per effetto del riconoscimento della violazione degli artt. 1194 e/o 1195 c.c.», con conseguente condanna alla restituzione di tutte le maggiori somme versate.

Ciò posto, il Collegio bolognese rileva come le contestazioni sollevate siano state recentemente portate all’attenzione del Collegio di Coordinamento ed esaminate nella decisione n. 14376/2022; in tale pronuncia, l’ABF ha anzitutto chiarito che le informazioni, che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione di un contratto di credito, in attuazione dell’art. 124 TUB, si riferiscono tutte alle caratteristiche del singolo contratto di credito proposto, mentre «non è in alcun modo previsto che l’intermediario debba offrire una comparazione del proprio prodotto con altri eventualmente presenti sul mercato (siano essi più o meno convenienti per il soggetto da finanziare). […] Infatti, la scelta dell’intermediario finanziario di proporre un piano di ammortamento “alla francese”, anche se notoriamente più oneroso rispetto ad altre tipologie di ammortamento, rientra nella libertà imprenditoriale dell’operatore bancario e finanziario, che – in forza dei principi di cui all’art. 41 Cost. e all’art. 1422 c.c. (libertà d’iniziativa economica in un contesto di libera concorrenza; autonomia negoziale) – deve ritenersi libero di praticare le pricing policies che ritiene più opportune in ragione del contesto di mercato in cui opera. Argomentando altrimenti si imporrebbe in capo all’intermediario un obbligo informativo tanto esteso ed approfondito che, oltre ad apparire largamente irrealistico, non sarebbe esigibile neppure in capo al contraente qualificato, non essendo in alcun modo previsto dalla legge, generale e speciale, né potendo essere desunto dal generale principio di buona fede in contrahendo di cui all’art. 1337 c.c.».

È stato, quindi, nella medesima sede, enunciato il principio di diritto, per cui «In caso di finanziamento con ammortamento alla francese, la mancata consegna del piano di ammortamento al momento della conclusione del contratto non comporta violazione alcuna da parte dell’intermediario, né rende indeterminato l’oggetto del contratto qualora nel contratto medesimo siano riportati tutti gli elementi e le informative previsti dalla normativa in materia». Trattasi, quindi, di verificare se il contratto oggetto del ricorso riportasse (o meno) gli elementi e le informative previsti dalla legge, posto che la copia del piano di ammortamento versato in atti risulta priva di firma (anche se lo stesso ricorrente ne allega copia al proprio ricorso). Dalla documentazione in atti emerge chiaramente che il contratto riporta il TAN, l’importo complessivo degli interessi dovuti, l’importo della rata costante e il TAEG; l’art. 8 delle condizioni contrattuali prevede inoltre il diritto del cliente di ottenere, gratuitamente e su sua richiesta, una tabella di ammortamento del prestito, in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Trasparenza; il contratto in questione fa inoltre espresso riferimento all’esistenza di un piano di ammortamento alla francese e nel modulo SECCI viene chiaramente specificato che gli interessi sono calcolati sul capitale residuo. Alla luce delle informazioni desumibili dal contratto e del fatto che «dall’analisi della normativa primaria e secondaria non emerge alcun riferimento espresso alla necessità che il contratto e/o la tabella di ammortamento esplicitino il regime finanziario o la base di calcolo degli interessi (capitale da restituire o capitale in scadenza per ciascuna rata)»[1], deriva che non risulta ravvisabile alcun profilo di antigiuridicità del comportamento dell’intermediario in relazione alle informazioni fornite nel contratto, con la conseguenza che il ricorso non può trovare accoglimento.

 

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[1] Cfr. ex multis ABF, Collegio di Torino, n. 7909/2022; ABF, Collegio di Roma, n. 10500/2022; ABF, Collegio di Milano, n. 9386/2022; ABF, Collegio di Bologna, n. 9624/2022.

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