Il piano di ammortamento a rate costanti (c.d. “alla francese”) non importa né indeterminatezza del tasso, né, tantomeno, automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi; consequenzialmente, non si pone in contrasto con il divieto di anatocismo, né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale e una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell’ammortamento, la quota capitale cresca progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) sia via via decrescente.
Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata medesima si riferisce. Tale sistema di computazione degli interessi esclude, dunque, qualsivoglia discrepanza tra il tasso concordato per iscritto e quello effettivo. Il meccanismo, quindi, esclude la possibilità che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi di fatto finiscano per essere determinati almeno in parte su se stessi, producendo l’effetto anatocistico contestato[1].
In merito, va evidenziato che la stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che: «la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l’autonomia»[2].
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[1] Cfr. Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 27 dicembre 2022, n. 1924; Trib. Brescia, Sez. II, 03 ottobre 2019, n. 2635; Trib. Milano, Sez. VI, 27 giugno 2019, n. 6299; Trib. Roma, Sez. XVII, 14 marzo 2019, n. 5583; Trib. Parma, Sez. II, 21 febbraio 2019, n. 305; Trib. Livorno, 03 gennaio 2019, n. 5; ABF, Collegio di Bari, n. 7793/20; ABF, Collegio di Bologna, n. 3879/22.
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 11400/2014.