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Nota a Trib. Prato, 12 gennaio 2023, n. 34.

di Raffaele Carbone

Avvocato
L’art. 58 comma 2 TUB non impone un contenuto informativo minimo, ma consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale
Nel caso in cui l’avviso pubblicato relativo alla cessione in blocco presenti tali caratteristiche di incertezza ed indeterminatezza, è indispensabile la produzione di copia del contratto di cessione con l’estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto
Non si può ritenere raggiunta la prova della legittimazione attiva con la produzione in giudizio dei contratti di cessione ove il contenuto non risulti sufficientemente determinato, a norma dell’art 1346 c.c. in quanto si fa un generico riferimento ad un portafoglio di crediti nella titolarità delle società cedenti senza ulteriori specificazioni, richiamando elenchi allegati non prodotti.
Va revocato per carenza di legittimazione attiva il decreto ingiuntivo ove il cessionario non dimostri la propria titolarità con condanna alle spese di lite.

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