1 min read

Nota a App. Lecce, Sez. Taranto, 27 febbraio 2023, n. 86.

Massima redazionale

Diversamente da quanto ritenuto in primo grado, con la presunzione della natura ripristinatoria di tutte le rimesse, nell’accertamento del saldo finale si deve tener conto delle rimesse aventi natura solutoria, ovverosia di quei pagamenti eccedenti rispetto a quelli strettamente necessari al ripristino della c.d. provvista, che, essendo intervenuti prima dei dieci anni anteriori alla notifica dell’atto di citazione (coincidente, nella specie, con il primo atto di messa in mora), sono ormai irripetibili, perché prescritti. Tale decisione presuppone la piena rilevanza giuridica dell’affidamento concesso al correntista, pur in assenza di forma scritta, poiché non necessaria al tempo dell’accensione del conto corrente (anno 1989), tenuto conto della assoluta mancanza di richieste di rientro da parte della Banca, dell’applicazione di tassi differenti rispetto a poste passive rientranti nel fido ed eccedenti lo stesso, nonché delle specifiche indicazioni esistenti negli estratti conto e dei riassunti scalari.

La Corte territoriale ha ritenuto, inoltre, come i conteggi de quibus vadano effettuati sui saldi come contabilizzati dalla Banca (e non sul saldo epurato), in ragione della rilevanza giuridica della prescrizione in materia di ripetizione di indebito.

Seguici sui social: