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Nota a Trib. Firenze, Sez. III, 16 marzo 2023.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Il Tribunale fiorentino non ritiene meritevoli di accoglimento le doglianze di parte attrice afferenti all’asserita indeterminatezza del regime finanziario. Invero, sulla scorta della documentazione versata in atti, trattavasi, nella specie, di mutuo di durata trentennale, con il rimborso della somma mutuata mediante il pagamento di n. 360 rate costanti mensili, ciascuna comprensiva di capitale e interessi, al tasso contrattualmente indicato, secondo il piano di ammortamento allegato e ritualmente sottoscritto dalle parti. Nello specifico, disciplinando gli interessi, si prevedeva che, sul capitale mutuato, venisse applicato il tasso nominale annuo pari al 5,65 %, pari all’applicazione dello 0,471% in ragione mensile pagabile in via posticipata e che gli interessi di mora fossero pari a quelli corrispettivi, maggiorati del 3%. Veniva, altresì, previsto che l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato producesse interessi, nella misura indicata, dal giorno della scadenza e sino al momento del pagamento a carico della parte mutuataria e a favore della Banca e che su detti interessi non fosse consentita la capitalizzazione periodica. Infine, era individuato l’Indicatore Sintetico di Costo (c.d. ISC). Siffatte informazioni erano, poi, integralmente replicate nel documento di sintesi delle condizioni economiche del contratto. Peraltro, era stata sottoscritta dalle parti una modifica del piano di ammortamento, quale conseguenza dell’accordata sospensione del rimborso in linea capitale del mutuo, e da tale ultimo documento risultava non solo la modalità di calcolo degli interessi, ma anche la specificazione che le rate di ammortamento fossero comprensive di una quota capitale e una quota di interessi, calcolate con le modalità e il tasso originariamente pattuiti nell’originario contratto di mutuo.

Con precipuo riferimento al piano di ammortamento a rata costante (ammortamento c.d. “alla francese”), originario e modificato, il giudice fiorentino osserva come lo stesso riporti analiticamente la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi e l’importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata. Ciò posto, la sottoscrizione del piano di ammortamento implica accettazione del piano finanziario in concreto applicato dalla Banca. Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la mancata esplicita indicazione in contratto del regime finanziario applicato al mutuo, in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo del piano di ammortamento e della accettazione di esso con indicazione delle singole rate dovute non comporta alcuna violazione né del comma 4 dell’art. 117 TUB, secondo cui «i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora»; , parimenti, del comma 6, in base al quale «sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.». Ne discende l’inapplicabilità dell’art. 117 comma 7 che prevede la sostituzione del tasso applicato con il tasso BOT.

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