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Nota a App. Genova, Sez. III, 9 marzo 2023, n. 258.

La Corte d’Appello di Genova – la giurisprudenza è oramai consolidata[1] – si è pronunciata a favore del consumatore sull’applicazione dei principi di diritto sanciti sia dalla sentenza Lexitor che dalla sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale, confermando il rimborso di tutti gli oneri commissionali compresi quelli up-front ed adottando come criterio di calcolo quello del pro rata temporis.

Il quadro normativo posto a base del diritto azionato è rappresentato dall’art 125 TUB: irrilevante è che il contratto sia stato stipulato prima dell’entrata in vigore dell’art 125 sexies, in quanto il diritto al rimborso trova il suo fondamento già nell’art 125 TUB, “inderogabile ex lege in virtù dell’art 127 TUB, del DM 8.07.1992 art 3 comma 1,; dell’art 161 commi 2 e 5 TUB, secondo cui in assenza della delibera ….continuava ad applicarsi il DM 8.07.1992; l’art 21 c. 10 L. 142/1992 di recepimento della…europea 1986/102 e art 16 Direttiva 2008/48/C; ### di ### del ### e comunicazione del ### della ### d’### del ### ; ### d’### del ### Delibera ### ### non rilevando la mancata emanazione di decreto attuativo”.

Il diritto alla restituzione scaturisce altresì dalla configurabilità di un indebito oggettivo ex art 2033 c.c. e ingiustificato arricchimento ex art 2041 c.c., non essendo i costi trattenuti dalla banca adeguatamente giustificati da servizi effettivamente resi dalla stessa.

La Cassazione (con sentenza n. 17993) stante la sostanziale identità tra l’art 16 Direttiva 2008/48 e l’art 125 sexies TUB introdotto dal D Lgs 141/2010, si è espressa nel senso che tale sentenza richieda diretta applicazione. Dal raffronto tra le norme si evince che tra l’art 125 TUB, l’art 125 sexies e l’art 16 direttiva 2008/48, oggetto di interpretazione, ci sia sostanziale identità, e la giurisprudenza di merito sempre più si pronuncia per la interpretazione anche dell’art 125 TUB (oltre che dell’art 125 sexies) secondo il principio enunciato dalla ### e dunque per l’applicabilità del principio anche ai rapporti già pendenti alla data di emissione della stessa.

In ordine alla legittimazione passiva l’appellante deduceva: – in ordine alla legittimazione passiva della mutuante rispetto al rimborso delle commissioni di intermediazione, che è provato per tabulas che la mutuante incassò le somme relative in qualità di accipiens materiale, e che non spese il nome dell’intermediario in tale occasione, (sicchè è esclusa la configurabilità di un mandato senza rappresentanza), né ### ha dimostrato di avere riversato i soldi a soggetti terzi.

In ogni caso come rilevato in più pronunce della Cassazione ( Cass 8806/2017; Cass 20888 del 2017, Cass 5160/2018) la banca resta legittimata passiva in ragione del collegamento negoziale e del rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di intermediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento, sicché, ferma la possibilità di regresso interno tra finanziaria e soggetti terzi, cui il cliente resta estraneo, questi ha diritto di ripetere tali costi nei confronti dell’accipiens delle somme. 

In ordine al difetto di legittimazione passiva per effetto della dedotta cessione ad altro intermediario, la banca aveva eccepito di aver ceduto il credito a ### e di non essere più pertanto legittimata passivamente nel giudizio de quo, tuttavia, come già rilevato dal giudice di prime cure, che aveva rigettato la relativa eccezione, la cessione non è mai stata idoneamente documentata in giudizio, né è stata mai provata la notifica al debitore della stessa sì da renderla opponibile allo stesso.

La Corte d’Appello di Genova ha inoltre rilevato che va osservato che le sentenze della CGUE sia pregiudiziali, sia emesse in sede di verifica della validità delle disposizioni, hanno effetto retroattivo.

L’art. 16, par. 1, della direttiva 23/8/2008 n. 2008/48 (c.d. seconda Direttiva sul credito al consumo) prevede che “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.

Il d.lgs. 13/8/2010 n. 141 ha trasposto nell’ordinamento italiano la predetta direttiva n. 2008/48, tra l’altro introducendo l’art. 125 sexies TUB, che dispone “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

Questa disposizione è stata interpretata nel senso che “solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d’istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del ‘non riscosso per riscosso’) e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”, sicché “è fondamentale la corretta distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota up front e quota recurring”, perché solo “queste ultime, in quanto soggette a maturazione, saranno ristorate, per la quota non ancora maturata, in caso di estinzione anticipata”.

La sentenza 11/9/2019 causa C 383/18 della Corte di Giustizia ha, invece, statuito che “L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del ### europeo e del Consiglio, del ### , relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il giudice del rinvio aveva sottoposto alla Corte di Giustizia il seguente quesito pregiudiziale: «Se la disposizione contenuta nell’articolo 16, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera g), della direttiva [2008/48], debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione»., e la Corte di Giustizia aveva espresso il principio che il «costo totale del credito», ai sensi dell’articolo 3, lettera g), di detta direttiva fosse definito come l’insieme di tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili, senza alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione.

Recentissimamente, la medesima Corte di Giustizia ha chiarito che l’obbligo di restituzione di tutti i costi (inclusi gli up front) al consumatore in caso di estinzione anticipata del mutuo non vale per il settore dei mutui ipotecari, essendo i due comparti normati da due direttive differenti.

Nel caso che ci occupa, tuttavia, si tratta di credito al consumo.

Va osservato che le sentenze della CGUE sia pregiudiziali, sia emesse in sede di verifica della validità delle disposizioni, hanno effetto retroattivo.

In tal senso la stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 2468 ha sancito che: “La Corte di giustizia della UE è l’unica autorità giudiziaria deputata all’interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell’ambito dell’Unione”, e nello stesso senso si è espressa la Cassazione con sentenza n. 22577: “Le sentenze della Corte di giustizia ex art. 267 TFUE chiariscono e precisano il significato e la portata di una norma di diritto Ue sin dalla sua entrata in vigore con la conseguenza che la norma così interpretata, purché dotata di efficacia diretta, dovrà essere applicata dal giudice nazionale anche a rapporti giuridici sorti in precedenza, salvo la stessa Corte di giustizia decida eccezionalmente di limitare “ex nunc” gli effetti della propria decisione, con la finalità di fare salvi, e dunque, di non rimettere in discussione i rapporti giuridici costituiti in buona fede, nonché di salvaguardare il principio della certezza del diritto”.

Il limite all’efficacia è dunque, quello dei c.d. rapporti esauriti, difatti l’efficacia retroattiva della sentenza ### comporta l’obbligo del giudice azonale di conformarsi ad essa nell’interpretare l’art. 125 sexies anche relativamente ai rapporti pregressi, purchè “non esauriti”.

Vertendosi in materia di credito al consumo, e vista l’efficacia retroattiva della pronuncia della CGUE e dell’art 125 sexies, andrà pertanto riconosciuto, in riforma della, sentenza di prime cure, il diritto al rimborso di tutti i costi anticipati al momento della stipula del contratto di finanziamento, e non essendo la quantificazione degli stessi stata contestata da controparte, essi andranno quantificati in euro 6.504,05 oltre interessi dalla data di estinzione anticipata del mutuo fino al saldo effettivo.

La Corte d’Appello di Genova pertanto ha ribadito ancora una volta come spetti al consumatore il rimborso di tutti gli oneri commissionali senza alcuna distinzione, dovendosi applicare come formula di calcolo il criterio del pro rata temporis, e avvertendo di non confondere la disciplina del credito al consumo con quella del credito immobiliare, avendo le due direttive diversa portata giuridica.

 

 

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[1] Tribunale di Monza del 4 gennaio 2023 NRG 8386/21; Giudice di Pace di Torino sent. N. 82/23 del 16 gennaio 2023; Tribunale di Napoli Nord sent. N. 161/23 del 18 gennaio 2023; Giudice di Pace di Torino sentenza n. 310/23 del 19 gennaio 2023; Tribunale di Napoli Nord sent. del 20 gennaio 2023; Tribunale di Roma sentenza del 21 gennaio 2023; Giudice di Pace di Torino sentenza n. del 24 gennaio 2023; Giudice di Pace di Torino sentenza 406/23 del 29 gennaio 2023; Giudice di Pace di Agropoli sentenza n. 137/23 del 31 gennaio 2023; Giudice di Pace di Torre Annunziata sentenza n. 433/23 del 31 gennaio 2023; Tribunale di Pavia sentenza NRG 3323/22 del 1 febbraio 2023; Trib. Ferrara sent.  81.2023 del 2 febbraio 2023; Tribunale di Napoli sentenza n. 1244/23 del 3 febbraio 2023; Giudice di Pace di Torino sentenza 351/23 del 3 febbraio 2023; Giudice di Pace di Torino sentenza 366/23 del 6 febbraio 2023; Corte d’Appello di Torino N. r.g. 336/2021 del 9.2.2023; Tribunale di Torino 13 febbraio 2023 RG 1548.2022; Tribunale di Milano in sede di Appello sentenza NRG 17601/21 del giorno 15 febbraio 2023; Tribunale di Torino con sentenza n. 630/23 del giorno 27 febbraio 2023; Giudice di Milano con sentenza n. 1748/2023 del giorno 8 marzo 2023; Giudice di Pace di Cava dei Tirreni con sentenza n. 289/2023 del giorno 8 marzo 2023; Giudice di Pace di Lecco con sentenza n. 74/2023 del giorno 8 marzo 2023; Tribunale di Treviso in sede di Appello con sentenza del 13 marzo 2023 NRG 4774/21.

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