Nota a Corte Cost., 10 marzo 2023, n. 40.
Massima redazionale
E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità della sanzione, l’art. 4, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari», nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria fissa di euro cinquantamila, anziché «da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro» a carico della struttura di controllo che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi, impartiti dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta (DOP o IGP).
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La pronuncia in rassegna segna un’ulteriore estensione all’ambito delle sanzioni amministrative del principio (di derivazione penale) della proporzionalità della sanzione, qui declinato in termini di eccessiva latitudine delle condotte, colpite in modo uniforme. In particolare la Corte, dopo aver sottolineato la derivazione comunitaria della disciplina in esame, rileva come la disposizione censurata preveda che l’inadempimento alle prescrizioni o agli obblighi imposti agli organismi di controllo (di qualità, origine, etichettatura, ecc…effettuati al fine di assicurare il corretto sfruttamento delle potenzialità evocative legate all’uso di DOP e IGP) comportando sempre l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila. E quindi, a prescindere dalla gravità della violazione, vengono equiparate le condotte più gravi e pericolose a quelle di minor rilievo, stabilendosi per tutte una sanzione in misura fissa, anche senza tener conto dal numero delle violazioni. Nel giudizio a quo, all’organismo delegato al controllo delle produzioni del Prosciutto di San Daniele DOP era stata applicata la sanzione di cinquantamila euro per tre violazioni di tipo assai eterogeneo, ma punibili con la stessa sanzione. Osserva la Corte che secondo la norma censurata…anche se fosse stata commessa una sola inadempienza, magari poco significativa, l’autorità avrebbe dovuto applicare la suddetta misura. Ma la reazione sanzionatoria… può «risultare manifestamente sproporzionata per eccesso rispetto al disvalore concreto di fatti pure ricompresi nella sfera applicativa della norma» (sentenza n. 185 del 2021).
Come per le sanzioni penali sanzioni penali l’individualizzazione della pena si ottiene con l’indicazione di una forbice edittale, che consenta al giudice di determinarla in base alle specificità della fattispecie concreta, così anche per le sanzioni amministrative occorre che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato. Ciò discende dal dovere di assicurare l’attuazione del principio di proporzionalità, che trae il proprio fondamento nell’art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione.
Anche se la sanzione è diretta a una categoria omogenea di imprese, il cui compito è quello di verificare, secondo i protocolli, il rispetto delle regole sulle produzioni agroalimentari DOP o IGP e anche se i controlli sono concepiti quale presidio di interessi rilevanti, quali la concorrenza leale, il legittimo impiego economico del nome e la corretta informazione dei consumatori, tuttavia ciò non giustifica l’assoggettamento alla stessa sanzione di tutti gli illeciti a tali imprese imputabili.
A questo punto, però, la norma non può essere espunta dal sistema senza creare un vuoto normativo. Con una tecnica ormai collaudata, la sentenza individua altrove un meccanismo sanzionatorio graduale da applicare nei casi in argomento. Si tratta della disciplina delle violazioni degli organismi di controllo sui prodotti BIO. Essa prevede un’applicazione di sanzioni, modulate in ragione delle diverse fattispecie che ben può essere adottata, in sostituzione di quella dichiarata illegittima, per la convergente finalità di intenti (piena omogeneità finalistica) e per la comune matrice europea. Sarà quindi possibile irrogare una sanzione che va da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro.
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