Nota a Trib. Lecce, Sez. III, 14 febbraio 2023.
Per il Tribunale di Lecce (sezione Commerciale), è da dichiararsi inammissibile il reclamo avverso il provvedimento reso inaudita altera parte dal Giudice Delegato, ove lo stesso ha indicato le modifiche da apporre alla proposta di ristrutturazione dei debiti necessarie per superare il vaglio preliminare di ammissibilità di cui all’art. 70, comma 1, CCII, con contestuale rigetto (allo stato) dell’istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente su di un immobile di proprietà della reclamante. Tra gli adempimenti indicati, l’acquisizione del consenso del creditore ipotecario e dei creditori privilegiati ad essere soddisfatti non integralmente e lungo un orizzonte temporale rilevante (v. Cass. n. 17391/2020; Cass. 17834/2019).
Le questioni di grande attualità e assoluta novità trattate dall’ordinanza sono due.
La prima riguarda la decisione circa l’inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento impugnato, a fondamento della quale il Collegio valorizza la natura giuridica del provvedimento, che si caratterizza per avere contenuto squisitamente istruttorio e natura ordinatoria, circostanze queste che ne escludono in radice la reclamabilità.
La seconda, contenuta in un obiter dictum, riguarda invece la reclamabilità del provvedimento reso ai sensi dell’art. 70 commi 1 e 4 CCI.
Il Codice della Crisi di impresa non ha previsto uno specifico rimedio esperibile avverso il suddetto provvedimento, disciplinando esclusivamente l’impugnazione della sentenza di omologa (v. art. 70, comma 8, che rinvia all’art. 51) e il reclamo avverso il decreto di diniego dell’omologazione (v. art. 70, comma 12, che rinvia all’art. 50).
In questo caso, il Collegio si esprime in senso positivo, rilevando che avrebbe aderito “ad una interpretazione più garantista per il sovraindebitato”, se il GD avesse ritenuto (previa verifica dell’ammissibilità della proposta) di disporre gli adempimenti di cui al co. 1, art. 70 (cioè pubblicazione e comunicazione di proposta e piano ai creditori), pronunciandosi al contempo nel senso del rigetto della correlata istanza di sospensione della procedura esecutiva di cui al successivo comma 4 dell’art. 70, concludendo quindi per la reclamabilità di siffatto provvedimento, pur nel silenzio del Codice sul punto.
Il problema interpretativo sarà, con molta probabilità, uno dei temi che saranno posti al vaglio della giurisprudenza, stante la larghissima diffusione di siffatte procedure nell’orizzonte della risoluzione della crisi da sovraindebitamento.
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