Nota a Trib. Bari, Sez. IV; 1 marzo 2023, n. 727.
In via preliminare, il giudice barese evidenzia come, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) per far valere la nullità di clausole contrattuali o l’illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca, in applicazione di clausole nulle (o, comunque, in forza di prassi illegittime), grava sulla parte attrice l’onere di allegare, in maniera specifica, i fatti posti a fondamento della domanda e, in secondo luogo, l’onere di fornire la relativa prova.
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive, assumendo che le stesse siano il portato dell’applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca (a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero, ancora, dell’addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute), ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente titolo del rapporto, ma anche gli estratti conto periodici, dalla data di avvio della medesima relazionalità.
Non può, al contempo, invocarsi, in veste ostativa, la difficoltà del correntista (o del mutuatario) di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, delle movimentazioni e annotazioni in conto corrente. Difatti, il titolare del rapporto (di conto corrente o di mutuo) non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all’art. 117 TUB. Ma vi è di più.
La disciplina settoriale contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente, nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate; a ciò, deve aggiungersi che, con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda un ulteriore, utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti e alle operazioni poste in essere: l’art. 119, quarto comma, TUB. Trattasi di uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni eseguite e il cui esperimento si pone quale presupposto necessitato per l’accesso al diverso rimedio di cui all’art. 210 c.p.c. In particolare, il diritto del cliente di ottenere dall’Istituto la consegna di copia della documentazione bancaria ha natura di diritto sostanziale, la cui tutela è prevista come situazione giuridica finale (e non strumentale), sicché non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intenda fare dei documenti richiesti.
L’articolazione dell’onere della prova deve, pur sempre, essere parametrata con la tipologia di documenti che la parte è chiamata a produrre, in ogni singolo caso, e con gli strumenti (processuali e preprocessuali) che l’ordinamento offre al cliente per assolvere al proprio onere probatorio. Nella specie, parte attrice non ha mai richiesto alla Banca convenuta la documentazione mancante, ai sensi dell’art. 119 TUB, prima del giudizio, non avendo, al contempo, mai lamentato il suo mancato inoltro nel corso del rapporto; ciò si traduce nell’impossibilità di istruire, a mezzo CTU, la domanda di accertamento e quella di ripetizione di indebito proposte, poiché la documentazione versata in atti è evidentemente non sufficiente a tale scopo, mancando estratti-conto che il correntista ben poteva essere in grado di produrre.
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