La tassazione diretta e indiretta del Trust è stata oggetto di continue e diverse interpretazioni sia da parte della giurisprudenza di merito sia da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Con l’ultima circolare n. 34/E/2022, l’Agenzia delle Entrate compie un revirement fiscale in tema di Trust.
The direct and indirect taxation of Trusts has been the subject of continuous and different interpretations both by the jurisprudence on the merits and by the Revenue Agency.
With the latest Circular No. 34/E/2022, the Italian Revenue Agency makes a tax revirement on the subject of Trusts.
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SOMMARIO: 1. La circolare n. 34/E/2022. – 2. La fiscalità diretta. – 3. La fiscalità indiretta.
- La circolare n. 34/E/2022.
L’Agenzia delle Entrate con l’ultima circolare n. 34/E/2022 del 20 ottobre 2022 ritorna sull’annosa questione in tema di fiscalità diretta e indiretta del Trust.
La circolare in esame svolge, in primo luogo, una disamina civilistica del Trust stesso. Essa rammenta che l’istituto del Trust è stato introdotto in Italia con la Legge n. 364/1989 che ha ratificato la Convenzione dell’Aja dell’1° luglio 1985.
Detto istituto giuridico, di derivazione anglosassone, è risultato fin da subito da un lato innovativo e dall’altro poco convincente da parte della dottrina: in particolare, riconosce la possibilità per un soggetto costituente (denominato settlor) di trasferire – con negozio unilaterale tra vivi o mortis causa – uno o più beni in favore di un gestore (denominato trustee) il quale ha il compito di amministrarli nei modi e nel rispetto delle finalità individuati nell’atto istitutivo in favore di uno o più beneficiari. L’effetto giuridico che ne consegue è quello di porre in essere una segregazione patrimoniale tra il patrimonio del gestore/amministratore trustee e il patrimonio dei beneficiari di modo che solo i creditori del Trust potranno rivalersi sui beni vincolati (così come precisato ai sensi dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja).
Ferme le diverse tesi sostenute in dottrina circa la sua natura giuridica, nella pratica si sono affermate col tempo diverse tipologie di Trusts a seconda delle finalità perseguite e tra queste vi sono:
- Il “Trust di scopo” costituito per una determinata finalità;
- Il “Trust familiare”;
- Il “Trust Dopo di Noi” costituito in favore di quei soggetti più deboli con gravi disabilità, ai sensi della Legge n. 112 del 22 giugno 2016 (c.d. “Legge Dopo di Noi”);
- Il “Trust di garanzia” al fine di tutelare l’interesse di uno o più creditori;
- Il “Trust liquidatorio” al fine di liquidare il patrimonio attivo del disponente;
- Il “Trust autodichiarato” in cui il disponente si nomina anche trustee dei beni vincolati
Una novità è il riconoscimento da parte dell’Agenzia del c.d. “Trust discrezionale”[1] ossia quando il disponente si riserva di nominare in un successivo momento i beneficiari del Trust o rimette tale potere al trustee o al guardiano (detto protector).
Quanto alla pubblicità nei Registri immobiliari, il Trust gode della trascrivibilità prevista per la costituzione dei vincoli di destinazione, ai sensi dell’art. 2645-ter c.c.[2].
- La fiscalità diretta.
Ai fini dell’imposta sui redditi, la Circolare in esame, riprendendo quanto già sostenuto dalla Legge finanziaria del 2007, ribadisce che il reddito imponibile del Trust (sia residente in Italia sia in altro Stato – sia commerciale sia non commerciale[3]) è quello prodotto in Italia. A tal fine riconosce l’esistenza di due tipologie di Trust: il “Trust trasparente” e il “Trust opaco”, sia essi trust commerciali sia non commerciali residenti e non.[4]
Con il primo, s’intende il trust con “beneficiario di reddito “individuato”, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario, mediante “imputazione” per trasparenza e applicando le regole proprie di tassazione di tale soggetto beneficiario”.
Con il secondo, invece, s’intende il Trust “senza beneficiario di reddito “individuato”, il cui reddito è tassato in capo al Trust quale soggetto passivo IRES.”.
- La fiscalità indiretta.
L’articolo 2, commi da 47 a 49 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 26223, ha reintrodotto nel nostro ordinamento l’imposta sulle successioni e donazioni (T.U.S.) prevedendo l’applicazione anche per gli “atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e la costituzione di vincoli di destinazione”.
A seguito di ciò, l’Agenzia delle Entrate, con le circolari nn. 48/E/2007 e 3/E/2008, ha ritenuto applicabili le imposte di successione e donazione anche agli atti istitutivi di Trust (in particolare gli atti di apporto di beni al Trust), quali atti costitutivi di vincoli di destinazione.[5]
La giurisprudenza di merito non è stata univoca sul punto.
Originariamente giurisprudenza prevalente[6] sosteneva la tesi dell’applicabilità delle imposte di successione e donazione agli atti istitutivi di Trust in quanto ne emerge una causa unitaria fiduciaria: da un lato, la costituzione di un vincolo e, dall’altro, il trasferimento dei beni al trustee.
In seguito alla reintroduzione del T.U.S., la giurisprudenza più recente[7] ritiene che gli apporti di beni in Trust non sono di per sé in grado di generare base imponibile in quanto non vi è un reale trasferimento di proprietà, ma un effetto segregativo. Tali atti, quindi, sono da considerarsi fiscalmente neutri e l’applicazione dell’imposta in modo proporzionale avverrà solo al momento dell’effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari.
La circolare in esame, pertanto, precisa quanto segue:
- Istituzione del Trust: L’atto istitutivo redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata sconta l’imposta di registro in misura fissa, anche in presenza di apporti immobiliari, ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
- Dotazione dei beni in Trust: medesima tassazione di cui sopra, in quanto non si determina un trasferimento definitivo al trustee, ma solo strumentale alla gestione e amministrazione[8]. Il disponente privandosi comunque dei beni potrebbe decadere dalle agevolazioni fiscali (es. agevolazioni c.d. “prima casa”);
- Attribuzione dei beni ai beneficiari: In tale fattispecie, si realizza l’effettivo trasferimento della proprietà in favore dei beneficiari tale da rendere applicabili le imposte proporzionali di successione e donazione con riguardo al rapporto di parentela;
- Atto di sostituzione del trustee: anche tale atto, ritenendosi fiscalmente neutro, sconta le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.
L’Agenzia delle Entrate, con riguardo ai Trust già esistenti per i quali si è già corrisposta l’imposta proporzionale di successione e donazione in sede di atto costitutivo, precisa che non saranno nuovamente ritassati al momento del trasferimento dei beni in capo ai beneficiari al termine del Trust.
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[1] La Circolare n. 43/E/2009 non riconosceva detto Trust.
[2] Introdotto dall’art. 39-novies D.L. 30.12.2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51 del 23.02.2006.
[3] Artt. 151e 153 del T.u.i.r.
[4] In particolare rileva il reddito complessivamente prodotto dal Trust non residente riferibile al beneficiario, indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità di cui all’articolo 23 del T.u.i.r., superando il chiarimento fornito nel paragrafo 4.1 della circolare n. 48/E del 2007.
[5] Ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 262/2006 l’imposta di successione e donazione si applica avendo riguardo al rapporto di parentela tra disponente e beneficiario finale. In particolare:
* nel caso in cui il beneficiario è il coniuge o un parente in linea retta del disponente, al valore del bene attribuito viene applicata l’aliquota del 4%, e una franchigia pari a 1.000.000 di euro;
* nel caso in cui i beneficiari sono fratelli e sorelle del beneficiario, l’aliquota applicabile è quella del 6% e la franchigia è pari a 100.000 euro;
* nel caso in cui i beneficiari sono altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta o affini in linea collaterale fino al terzo grado l’aliquota è del 6% e non è prevista nessuna franchigia; nel caso in cui i beneficiari sono altri soggetti l’aliquota applicabile è quella dell’8%.
[6] Vedi: Cass. ordinanze nn. 3735 e 3737 del 2015 e ordinanza n. 3886/2015; Cass. ordinanza n. 5322/2015 e Cass. n. 4482/2016.
[7] Cass. n. 21614/2016 e n. 8082/2020.
[8] Cass. n. 8082/2020: “non determina effetti traslativi perché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust”.
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