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Nota a Trib. Torino, Sez. I, 13 febbraio 2023.

La Corte costituzionale ha dichiarato: “l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia»”.

Per questa ragione, la ricostruzione di parte convenuta – secondo la quale, si ricorda, la distinzione tra costi up front e recurring in merito al diritto alla restituzione per la parte non maturata solo dei secondi, a seguito dell’estinzione anticipata di un finanziamento, discendeva, per l’appunto, dalle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 – non può ad oggi ritenersi condivisibile, attesa la declaratoria di incostituzionalità della norma.

Ne consegue, pertanto, che nel caso ora in esame debba applicarsi quanto disposto dal previgente art. 125 sexies TUB alla luce di quanto stabilito dalla CGUE nella cd. sentenza Lexitor; che il diritto alla riduzione debba riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore; che la riduzione debba operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata.

Più precisamente, infatti, la c.d. sentenza Lexitor ha stabilito che “l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

La CGUE, in particolare, ha sostenuto che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 va letto alla luce del considerando 39 di quest’ultima, il quale prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.

Per quanto riguarda la nozione di “costo totale del credito”, l’articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili senza riferirsi ad alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione. Per queste ragioni, costituendo l’art. 125 sexies TUB la trasposizione nell’ordinamento interno dell’art. 16 della Direttiva sopra citata, lo stesso deve essere interpretato in modo conforme alla stessa Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla citata sentenza della CGUE.

Questo stesso Tribunale ha già avuto in proposito modo di osservare che “l’art. 125-sexies deve interpretarsi in conformità alla dir. 2008/48/CE di cui costituisce, come a breve si vedrà, fedele trasposizione. Conviene ricordare che l’obbligo di interpretazione conforme è un corollario del principio di leale cooperazione e, in particolare, dell’obbligo degli stati membri di “adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione” (art. 4 par. 3 Trattato UE). Destinatari di quest’obbligo sono “tutti gli organi degli stati membri ivi compresi, nell’ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali.

Ne consegue che nell’applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l’attuazione della direttiva [..], il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (Corte di giustizia UE 10.4.1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann e molte altre conformi).

 Resta fermo che l’obbligo di interpretazione conforme non può spingersi al punto di imporre un’interpretazione contra legem (cfr. Corte giustizia 24.1.2012 in causa C-282/10, Dominguez).

La natura vincolante dell’interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia è riconosciuta anche dalla Cassazione (vedi tra molte Cass. 3.3.2017 n. 5381; Cass. 8.2.2016 n. 2468; Cass. 11.12.2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione “ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì inquanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità” (Tribunale di Torino 1434/2020). Ne consegue pertanto, come anticipato, che nel caso ora in esame deve applicarsi quanto disposto dal previgente art. 125 sexies TUB alla luce di quanto stabilito dalla CGUE nella cd. sentenza Lexitor; che il diritto alla riduzione debba riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore; che la riduzione debba operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata.

Per dirimere la controversia in merito, tuttavia, è opportuno rilevare che, in base a quanto allegato da parte ricorrente e quanto emerge dalla documentazione prodotta, che i contratti stabiliscono l’applicabilità pro rata temporis come criterio previsto in caso di “Rimborso anticipato” (come si evince dalla lettura del modulo SECCI, punto 4, in base al quale: “Il cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”).

Parte ricorrente, in merito, ha riferito che il criterio previsto nel contratto per lo specifico caso del ‘Rimborso anticipato’ è quello pro rata temporis (come espressamente indicato al punto 4 del modulo SECCI ivi allegato, il quale prevede che: “Il cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”). Parte ricorrente, inoltre, sostiene che non rileva in senso contrario il fatto che il contratto preveda, alla voce ‘Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione’ (p.to 2 SECCI), che: “Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente”, dal momento che tale previsione generale (relativa al finanziamento e alle sue caratteristiche principali) viene superata dalla previsione speciale contenuta nel punto 4 del SECCI, specificamente prevista per il caso dell’estinzione anticipata del contratto la quale, risultando più favorevole al consumatore, deve necessariamente prevalere in caso di dubbio sul criterio da applicare per la restituzione degli interessi non maturati, e ciò sia ai sensi dell’art. 1370 c.c. sull’interpretazione dei contratti (“Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro”), sia ai sensi dell’art.35, co 2 Cod. Consumo (“In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore”).

Peraltro, si osserva altresì che il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l’applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata – tale criterio, infatti, risulta più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate nel considerando 39 della Direttiva 23.8.2008 n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell’indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza Lexitor (in tal senso, cfr. la recente sentenza della Corte d’Appello di Torino pronunciata nella causa r.g. 336/2021 del 9.2.2023).

Il Tribunale ha pertanto accolto in toto tutte le richieste condannando l’intermediario a rimborsare quanto dovuto.

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