Rivista di Diritto del Risparmio
APPROFONDIMENTI
Nel recupero del credito privilegiato, il Fondo di Garanzia per le PMI si surroga oppure no?[*]
A cura dell’Avv. Enrico OLIVIERI[**]
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il caso di specie. – 3. La motivazione del provvedimento. – 4. Il privilegio, la sua insorgenza e la surrogazione. – 5. Considerazioni conclusive.
1. Introduzione.
La risposta al quesito di cui al titolo è apparentemente eretica: contrariamente a ciò che sembra intuivo a chiunque (ivi inclusa gran parte della magistratura di merito), stante l’evoluzione interpretativa di legittimità a cui si è assistito tra il 2017 ed il 2019, l’orientamento ancora oggi seguito induce a ritenere che, una volta liquidata la garanzia a beneficio del creditore, il Fondo di Garanzia per le PMI[1] non si surroga, con le conseguenze che ciò implica.
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[*] Contributo approvato dal Comitato editoriale.
[**]Enrico Olivieri è avvocato e giurista d’impresa, con pluridecennale esperienza in società operanti in mercati regolamentati. Ove non altrimenti indicato, i riferimenti giurisprudenziali sono frutto di segnalazioni pervenute direttamente all’autore, ovvero sono reperibili nel sito del PST o in quello delle magistrature superiori indicate.
[1]Onde non ingenerare equivoci, va premesso che il Fondo di Garanzia per le PMI non è un ente o un soggetto dotato di personalità giuridica, ma è uno strumento di politica economica creato dallo Stato italiano nel 1996 allo scopo di facilitare l’erogazione del credito alle piccole e medie imprese, mediante la concessione di un’agevolazione sotto forma di garanzia. A differenza di altre agevolazioni assai simili, la cui gestione è però direttamente riconducile ad un reale soggetto giuridico (SACE, Invitalia, ecc.), le risorse del Fondo sono gestite –a seguito di gara pubblica– da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di cui è mandatario Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale SpA, in forza di una convenzione (contratto) poliennale stipulata, tempo per tempo, con quello che è l’attuale Ministero delle imprese e del made in Italy. Tale particolarità genera ovviamente delle diversità operative di cui si deve tener conto, oltreché poter presentare riflessi in tema di corretta legittimazione processuale.