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Nota a Trib. Roma, Sez. XIV, 18 novembre 2022.

di Beatrice Capoccia

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Per il Tribunale di Roma la circostanza che la garanzia fideiussoria sia stata prestata a favore di una società commerciale non implica – di per sé e per ciò solo – che il fideiussore non sia da considerare un consumatore.

In specie, a fronte di una situazione da sovraindebitamento maturata a seguito di obbligazioni contratte quale fideiussore delle linee di credito aperte per l’avvio di attività d’impresa della ex compagna, il Tribunale di Roma ha omologato a norma delle nuove regole del CCII in tema di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, il piano proposto da parte ricorrente, ritenendo che il ricorrente-fideiussore potesse considerarsi a tutti gli effetti un consumatore, non avendo quest’ultimo “mai partecipato alla gestione della attività commerciale e che la qualità di fideiussore è stata assunta esclusivamente per ragioni di affectio nei confronti dell’effettivo ed unico esercente la detta attività commerciale”.

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