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Nota a Trib. Ferrara, 2 febbraio 2023, n. 81.

Il Tribunale di Ferrara chiamato a pronunciarsi sull’ormai nota vicenda Lexitor (ad oggi sono già decine[1] le sentenze conformi a quanto sancito dalla sentenza Lexitor e dalla Corte Costituzionale), con sentenza n. 81/2023 ha affrontato il tema della rimborsabilità dei costi up front con particolare riferimento al rimborso dei costi inerenti la mediazione creditizia.

Il giudicante preliminarmente ha sancito che: “la corrispondenza sul piano sostanziale delle disposizioni consente di evidenziare che il nuovo testo, oltre a valere per il futuro, consolida il contenuto normativo della precedente formulazione, in senso conforme alla più volte citata sentenza della C.G.UE, assicurando l’effettività del diritto, di matrice europea, alla riduzione di tutti i costi sostenuti dal consumatore”.

Ciò posto, circa le contestazioni di parte attrice in relazione ai criteri di determinazione dei costi up front e di difetto di legittimazione passiva dell’istituto di credito in relazione ai costi della mediazione creditizia, il giudicante ha ribadito quanto sancito dalla stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 263/22.

Giova premettere come il III comma del novellato art 125 sexies individui espressamente nella banca finanziatrice il soggetto obbligato alla restituzione del compenso per l’attività di intermediazione creditizia, salvo il diritto di rivalsa sul mediatore.

Attesa l’applicazione solo futura della nuova formulazione, la norma assume – per i rapporti pregressi – un’indubbia valenza ricognitiva della disciplina generale del credito al consumo, prevista dal T.U.B, dalla quale trarre la ratio della previsione del diritto di regresso. In generale, tale ricostruzione dogmatica appare coerente con la constatazione che le disposizioni normative del Titolo VI, capo II del TUB riconoscono l’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di credito e quelli accessori e funzionali allo stesso, in quanto negozi tutti finalizzati a realizzare un’unica operazione commerciale.

Nella fattispecie del collegamento negoziale, infatti, i singoli rapporti perseguono un interesse immediato e diretto che è strumentale all’interesse globalmente conseguito dell’operazione, costituente la ragione causale concreta. L’unitarietà della operazione commerciale e il collegamento negoziale strumentale consentono – nell’ottica della tutela integrale del consumatore – di riconoscere il diritto di quest’ultimo di esercitare i propri diritti direttamente nei confronti del finanziatore, senza obbligo di parcellizzazione dell’esercizio dell’azione giudiziaria.

Emblematico è l’art. 125 quinquies – come novellato dal d.lgs 141/2010 – che riconosce al consumatore il diritto di agire direttamente nei confronti del finanziatore, in caso di inadempimento del fornitore, per la restituzione degli importi pagati e lo legittima ad agire anche nei confronti del cessionario del credito.

Anche nel contratto di mediazione creditizia si apprezza un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento, essendo il primo indubbiamente preordinato, accessorio e funzionale al secondo. La circostanza che la somma dovuta a titolo di oneri di intermediazione sia versata al mediatore, non elimina – in virtù del dedotto collegamento negoziale – la responsabilità dalla banca mutuante (cfr. Tribunale di Napoli, 30 settembre 2022, n.8552).

A ciò si aggiunga che la “provvigione” viene trattenuta dal capitale mutuato – unitariamente agli altri costi e commissioni – e versata dalla Banca direttamente all’intermediario, la cui terzietà non è spesso nemmeno percepita dal consumatore.

E’, dunque, incontestabile il collegamento negoziale con la conseguenza che, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri ed accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti alla provvigione dovuta all’intermediario, residuando all’istituto di credito un diritto di regresso nei confronti dell’intermediario (cfr. Trib. Napoli Nord, 18 gennaio 2023 e Trib. Monza 4 gennaio 2023)

L’espressa previsione nel nuovo art. 125 sexies, dunque, non innova, ma riconosce l’esistenza del predetto collegamento negoziale, armonizzando il testo con la espressa previsione dell’estensione alle spese up front del diritto di credito del consumatore derivante dalla estinzione anticipata del finanziamento.

 

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[1]Cfr. Trib. Monza, 4 gennaio 2023; G.d.P. Torino, 16 gennaio 2023, n. 82; Trib. di Napoli Nord, 18 gennaio 2023, n. 161; Trib. di Napoli Nord, 20 gennaio 2023; Trib. di Roma, 21 gennaio 2023; G.d.P. Torino 19 gennaio 2023, n. 310; G.d.P. Agropoli, 31 gennaio 2023, n. 137; G.d.P. Torre Annunziata, 31 gennaio 2023, n. 433; Trib. Pavia, 1 febbraio 2023; G.d.P. Torino, 24 gennaio 2023; Trib. Ferrara, 2 febbraio 2023, n. 81.

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