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Nota a ABF, Collegio di Roma, 23 novembre 2022, n. 15101.

di Sara Rescigno

Tirocinante ACF

Nella controversia presa in esame, la Ricorrente – che ha un rapporto di conto corrente presso altro intermediario – ha lamentato di aver subito una truffa in relazione a un bonifico effettuato ‘‘fraudolentemente’’ sul conto di un cliente dell’Intermediario resistente anziché su quello del reale beneficiario.

In particolare, la Ricorrente afferma la responsabilità dell’Intermediario resistente nella misura in cui quest’ultimo ha eseguito il pagamento nei confronti di una persona diversa dal reale beneficiario e non ha impedito al truffatore di disporre della gran parte della somma trasferita con il bonifico.

L’Intermediario resistente, al contrario, sostiene di essersi comportato in maniera diligente e imputa la colpa alla Ricorrente, la quale ha disposto il bonifico indicando un IBAN errato. Nello specifico, in relazione alla suindicata truffa, l’Intermediario resistente afferma di aver chiesto spiegazioni alla Ricorrente – dopo qualche ora dall’accaduto e tramite contatto telefonico – in merito al bonifico discordante ‘‘nel nome del beneficiario’’, e di aver comunque disposto un blocco alle movimentazioni del conto ad essa intestato.

Nel decidere la controversia in esame, l’Arbitro ha richiamato innanzitutto la disciplina dei servizi di pagamento di cui al decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE, la quale contiene specifiche disposizioni in tema di responsabilità dell’Intermediario per ‘’la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento’’.

Ai fini della decisione, l’Arbitro ha ritenuto applicabile al caso de quo il combinato disposto dall’articolo 2, comma 1, lett. r) e dell’articolo 24, del suindicato decreto, i quali forniscono rispettivamente la definizione di cosa s’intende per identificativo unico e gli obblighi di condotta che l’intermediario deve osservare in relazione a tale identificativo.

Per identificativo unico s’intende la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all’utente di servizi di pagamento e che l’utente deve fornire al proprio prestatore per identificare con chiarezza l’altro utente del servizio di pagamento (art. 2, comma 1, lett. r).

Orbene, in relazione a tale identificativo unico, l’intermediario è responsabile solo se l’esecuzione dell’operazione di pagamento non avviene in conformità dell’identificativo unico fornito dal cliente, anche nel caso in cui ‘‘quest’ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all’identificativo unico’’ (articolo 24, comma 3).

L’articolo 24, comma 2, inoltre, prevede un espresso esonero da responsabilità dell’intermediario nel caso di inesattezza dell’identificativo unico fornito dal cliente.

Alla luce delle suindicate considerazioni, l’Arbitro ha rigettato il ricorso e ha ritenuto non responsabile l’Intermediario resistente, dal momento che quest’ultimo – agendo in linea con l’esenzione dalla responsabilità sopra indicata – ha eseguito l’ordine di bonifico effettuando l’accreditamento delle somme presso il conto corrente relativo al numero IBAN indicato dalla Ricorrente.

Al fine di rendere più chiare le argomentazioni suesposte, l’Arbitro ha infine richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia UE[1] riguardante la Direttiva n. 2007/64/CE (di cui il D.lgs. n.11/2010 costituisce diretta attuazione nel nostro ordinamento) nella quale è precisato che ‘‘ove un ordine di pagamento sia eseguito conformemente all’identificativo unico fornito dall’utente dei servizi di pagamento, che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall’utente stesso, la limitazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento […] si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia al prestatore di sevizi di pagamento del beneficiario’’.

 

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[1] Cfr., Causa C-245/18, del 21 marzo 2019.

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