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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 28 dicembre 2022, n. 37861.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Nel caso di specie, a giudizio di parte ricorrente la sentenza della Corte territoriale avrebbe ritenuto che l’onere di allegazione e prova a suo carico, in qualità di attore per la ripetizione di indebito, non fosse stato assolto e a tal fine non fosse sufficiente la richiesta di ottenere l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.  La stessa cliente deduceva di aver adeguatamente provato di aver richiesto la documentazione alla Banca anche ai sensi dell’art. 119 TUB, prima dell’inizio del giudizio, limitandosi, tuttavia, stante l’inesperienza in materia bancaria, a chiedere gli estratti conto e non anche le specifiche contabili.

La Prima Sezione Civile evidenzia come  il diritto del cliente a ottenere dalla propria banca, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni, sancito dall’art. 119, comma 4, TUB, possa essere esercitato in sede giudiziale, attraverso l’istanza di cui all’art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato[1]. Nella fattispecie, parte ricorrente ammette pacificamente di essersi limitata a richiedere i soli estratti conto e di non aver richiesto la documentazione attinente alle operazioni oggetto di contestazione; ciò posto, alla luce del principio di diritto surriferito, è corretta la decisione della Corte di merito, di non emettere l’ordine di esibizione, essendo irrilevante l’allegata inesperienza della ricorrente stessa.

 

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[1] Cfr. Cass. n. 24641/2021.

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