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Nota a Corte Cost., 9 dicembre 2022, n. 245.

Massima redazionale

E’ costituzionalmente illegittimo, per assoluto difetto di correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione (limitatamente al periodo dal  27 febbraio 2011 al 16 maggio 2012) e, quindi, per violazione dell’art. 77 Cost., l’art. art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i periodi secondo e terzo del comma 5-quinquies dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), così affidando al direttore dell’Agenzia delle dogane la possibilità di aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina, facoltà del tutto nuova rispetto all’analogo potere già conferito al Presidente della regione. 

La  normativa  impugnata stabilisce che, qualora per il finanziamento delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza per eventi calamitosi non sia sufficiente il ricorso al fondo nazionale della protezione civile e si renda necessario l’utilizzo del fondo di riserva per spese impreviste, quest’ultimo deve essere immediatamente reintegrato per la parte corrispondente all’utilizzo mediante l’incremento dell’accisa sui carburanti deliberato dall’Agenzia delle dogane. Tale potere, che si aggiunge a quello proprio del Presidente della regione, non sarebbe riferibile a situazioni particolari e contingenti (per le quali sono state pensate le disposizioni del decreto mille-proroghe oggetto della legge di conversione), ma è esercitabile in via permanente per una serie indefinita di situazioni di emergenza nazionale.

La Corte rileva la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all’oggetto e alle finalità del decreto-legge e, in coerenza con la propria giurisprudenza, sottolinea come la legge di conversione non possa essere utilizzata, grazie al suo peculiare iter di approvazione,  come contenitore omnibus. In particolare, la sentenza sottolinea che la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge, poiché l’art. 77, secondo comma, Cost. ne fissa un nesso di interrelazione funzionale con  il decreto-legge; si tratta, infatti, di “una fonte «funzionalizzata e specializzata» o «a competenza tipica» …..il decreto-legge è quindi a emendabilità limitata, essendone consentita la modifica, in sede di conversione, soltanto attraverso disposizioni che siano ricollegabili, dal punto di vista materiale o da quello finalistico …. a quelle in esso originariamente contemplate.”

Nello specifico è stato introdotto un meccanismo attinente al servizio della protezione civile, “cioè a un oggetto nemmeno latamente considerato, ab origine, dal decreto-legge, essenzialmente relativo alla proroga di termini”; né il rilevato difetto di correlazione funzionale può essere eliso dalla  qualificazione della norma come “tributaria”, da ritenere meramente nominalistica.

“A ragionare altrimenti-si legge nella sentenza-si giungerebbe…al paradosso che la semplice evocazione della materia tributaria nell’epigrafe e/o nel preambolo potrebbe, proprio in un ambito anche storicamente caratterizzato dal rilievo dei parlamenti (evocato dal principio “no taxation without representation”), diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all’emendabilità del decreto-legge in sede di conversione; ciò a detrimento delle ordinarie dinamiche del confronto parlamentare, così prefigurando un procedimento legislativo alternativo a quello ordinario, anche mediante il ricorso al maxiemendamento e alla questione di fiducia.”.

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