La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è il presupposto di efficacia della cessione in blocco in relazione ai rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti; il cessionario deve fornire la prova dell’inclusione del singolo credito in caso di contestazione; la prova va assolta con la produzione del contratto di cessione corredato dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti.
Sulla base di tali motivazioni è stata accolta l’opposizione con revoca del decreto ingiuntivo con condanna al pagamento delle spese.