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Nota a Trib. Firenze, 5 dicembre 2022, n. 3401.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è il presupposto di efficacia della cessione in blocco in relazione ai rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti; il cessionario deve fornire la prova dell’inclusione del singolo credito in caso di contestazione; la prova va assolta con la produzione del contratto di cessione corredato dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti.
Sulla base di tali motivazioni è stata accolta l’opposizione con revoca del decreto ingiuntivo con condanna al pagamento delle spese.

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