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Nota a Trib. Grosseto, 29 novembre 2022, n. 734.

di Alessia Albanese

Praticante Avvocato e borsista di ricerca presso Unisalento

La sentenza di cui in commento attesta l’improcedibilità della domanda giudiziale essendo stata preceduta da un tentativo di mediazione svoltosi presso un organismo di conciliazione incompetente per territorio per la causa di merito.

Preliminarmente occorre evidenziare che la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale, non produce effetti e, dunque, deve essere dichiarata improcedibile. Difatti, l’art. 84 D.L. 69/2013 – convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n.98 – prevede che l’istanza di mediazione va presentata mediante deposito presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia, ponendo una corrispondenza tra luogo della mediazione e luogo del giudizio.

Nel caso di specie, la società attrice ha instaurato il procedimento di mediazione presso la sede secondaria di Napoli dell’organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia, con ciò derogando alla suindicata regola di competenza territoriale, né risultando convenute dalle parti né essendo documentate clausole derogatorie alla competenza territoriale ed avendo la banca convenuta tempestivamente eccepito il difetto di competenza territoriale dell’organismo di mediazione già in sede di invito alla mediazione.

Non sono state neppure accolte le ragioni di parte attrice di ritenere effettivamente svolta la mediazione fondate sulla circostanza che l’organismo di mediazione in questione fosse accreditato su tutto il territorio nazionale, in quanto l’invito alla procedura di mediazione è stato formulato per un incontro presso la sede napoletana dell’organismo prescelto, a nulla rilevando che lo stesso abbia sedi presso tutto il territorio nazionale, né che la mediazione sia stata svolta con modalità telematica in quanto tale modalità è rimessa alla volontà di chi è chiamato e non strumentalmente utilizzabile da chi introduce il procedimento per derogare al disposto dell’art. 4 trattandosi, infatti, di mera modalità di svolgimento dell’incontro che non può incidere – vanificandola- sulla regola di competenza.

Per questi motivi il Tribunale di Grosseto dichiara l’improcedibilità della domanda condannando la società attrice a rimborsare alla banca convenuta le spese processuali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali come per legge.

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