Nota a Cass. Civ., Sez. I, 30 novembre 2022, n. 35258.
Nel caso in esame, in tema di ripetizione dell’indebito, il ricorrente-correntista aveva proposto ricorso per Cassazione per otto motivi. Di questi, la Corte Suprema di Cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quinto, ha rigettato il terzo, il quarto, il sesto e il settimo, ed ha dichiarato inammissibile l’ottavo.
In particolare, secondo i giudici di legittimità il ricorso è fondato nella misura in cui la Corte di Appello aveva ritenuto che nell’azione di indebito la prova della insussistenza della causa debendi potesse essere data esclusivamente con la produzione dei contratti di conto corrente. Premesso che in tale tipologia di azione incombe sull’attore l’onere di fornire prova dell’avvenuto pagamento e della mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. n.22872/2010, n.7501/2012, n. 24948/2017, n. 30713/2018, n. 29855/2022), in tema di conto corrente bancario, la produzione del contratto a base del rapporto bancario non risulta sufficiente né indispensabile. Pur esibito il contratto, infatti, resta possibile che l’accordo sia stato stipulato con atto diverso e successivo; inoltre, anche altri mezzi di prova possono dimostrare l’assenza dei fatti costitutivi del debito dell’attore.
Alla luce di ciò, secondo la Sez. I della Corte, non è possibile attribuire alla produzione del contratto di conto corrente valenza decisiva ed esclusiva quanto alla prova della domanda attorea, senza valutare anche gli altri elementi di giudizio invocati dall’appellante (estratti conto, accertamenti peritali) e il comportamento processuale della banca appellata.
Il rigetto del terzo e del quarto motivo, che investivano la decisione nella parte in cui disattendeva l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., risulta essere determinato dal superamento del principio secondo cui il correntista ha il potere di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente (ex art.119, co. 4 del D.Lgs n.385/1993, cd. TUB) anche in corso di causa e attraverso qualunque mezzo idoneo allo scopo (ivi compresa anche l’istanza di esibizione ex 210 c.p.c.).
Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, infatti, il diritto ad ottenere copia della documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni può essere esercitato in sede giudiziale dall’avente diritto attraverso l’istanza di cui all’art.210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non vi abbia ottemperato (Cass. 24641/2021 e n. 27861/2022).
Il sesto motivo è stato rigettato dalla Corte in quanto ha ritenuto che, difformemente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte giuliana avesse fornito una motivazione chiara, coerente e sufficiente delle ragioni della propria decisione. In particolare, non incidono sulla decisione le considerazioni sul regime probatorio dei tassi soglia evidentemente inserite per errore e/o frutto di refuso.
Parimenti, il rigetto del settimo motivo, in cui si sosteneva che la Corte di Appello avesse invertito l’onere della prova, è stato determinato dal fatto che, come correttamente individuato dai giudici di seconde cure, spetta a colui che agisce con l’azione di indebito fornire il supporto probatorio.
In conclusione, l’ottavo motivo, circa l’avvenuta prescrizione, è stato ritenuto inammissibile in quanto la Corte di Appello non aveva deciso neanche implicitamente sulla questione di prescrizione, essendo la stessa stata assorbita dal rigetto dell’appello e dalla conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Seguici sui social:
Info sull'autore