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Nota a App. Bari, Sez. II, 2 maggio 2022, n. 676.

Praticante Avvocato

La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare e può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni fase del giudizio (anche in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato).

La contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall’altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l’attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.

La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.

Manca la prova della legittimazione attiva del cessionario procedente quando produca a sostegno del proprio titolo esclusivamente l’avviso pubblico fatto sulla Gazzetta Ufficiale, essendo individuati i crediti solo in modo generico e non idoneo ad identificare in maniera specifica i crediti ceduti.

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