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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30184.

di Alessio Buontempo

Praticante Avvocato

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi nuovamente sul tema confermando ancora una volta l’ammissibilità dell’azione revocatoria ordinaria dell’atto di scissione, anche nelle ipotesi di concorso con l’opposizione preventiva dei creditori sociali ex art. 2503 cod. civ.

In particolare la Suprema Corte dopo aver ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi di ricorso presentati dal ricorrente avverso sentenza della Corte d’Appello di Milano, ricorda che la stessa aveva già avuto modo di affermare che in conformità alla recente pronunzia della Corte di Giustizia, 30/01/2020, C-394/18[1], sia senz’altro ammissibile l’azione revocatoria dell’atto di scissione societaria seppur in concorso con l’opposizione preventiva dei creditori sociali[2] nonostante la costante presenza dell’opinione opposta di parte della giurisprudenza di merito e della dottrina.

Si sottolinea come l’accoglimento della tesi della revocabilità dell’atto di scissione sia di rilievo in quanto costituisce rimedio diretto alla dichiarazione di inefficacia dell’atto che rende opponibile lo stesso al solo creditore a questi fini pregiudicato, diversamente dalla previsione di cui all’art. 2503 cod. civ. diretta a dichiararne la invalidità per nullità o annullamento, la quale si ritiene costituire uno strumento aggiuntivo per i creditori e non sostitutivo dell’azione revocatoria ordinaria, a fronte di atti societari in cui vi si ricomprende, anche in via indiretta e mediata, qualsiasi attribuzione patrimoniale a sua volta indiretta.

Ritenendo a tal fine: a) non decisiva la questione della natura traslativa o solo organizzativa della scissione; b) che la revocatoria ex art. 2901 abbia un diverso ambito di rilevanza rispetto a quello ex art. 2504 quater, co 3[3], in quanto la prima riguarda l’inefficacia e la seconda la validità; c) la strumentalità dell’azione revocatoria ai fini della attuazione della responsabilità sussidiaria di cui all’art. 2506 quater, co. 3, e della autonoma e specifica utilità dell’azione revocatoria rispetto alla tutela della responsabilità sussidiaria, in quanto il creditore vittorioso in revocatoria ha prelazione sul valore del bene in fase di esecuzione sia nei confronti del terzo revocato che dei creditori di quest’ultimo; d) e infine la diversità del pregiudizio che deriva dall’atto di scissione ai sensi dell’art. 2504 bis, co. 1, cod. civ, per cui la società che risulta dalla stessa assume diritti e obblighi delle società che voi hanno dato luogo, proseguendo in tutti i loro rapporti, compresi quelli processuali, anteriori.

Detti principi, che hanno trovato conferma anche nella pronuncia della Corte di Giustizia sopra citata, sono stati pienamente applicati dalla sentenza di merito impugnata dal ricorrente, per cui la Suprema Corte concorda sul fatto che si tratti, con riguardo all’atto di scissione di “un atto dispositivo” tale da rientrare nell’ambito di applicazione degli atti revocabili ex art. 2901 cod. civ. “dovendo ritenersi che la scissione costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva diretta a modificare la struttura della società anche mediante l’assegnazione alla beneficiaria di tutto o di una parte del patrimonio della scissa”, e in secondo luogo ritiene che la revocabilità dell’atto di scissione non sia in grado di impattare sulla stabilità e certezza dei relativi atti societari, in quanto non ogni scissione è suscettibile di revocatoria ma solo quelle operazioni il cui effetto traslativo abbia comportato un consapevole depauperamento della garanzia patrimoniale, limitandosi esclusivamente alle scissioni in frode ai creditori, ossia finalizzate ad eludere la garanzia patrimoniale degli stessi.

 

 

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[1] La Corte di Giustizia UE risolvendo delle questioni pregiudiziali in materia di revocatoria ordinaria della scissione ritiene che né l’opposizione consentita prima della conclusione della procedura, né le regole sulla nullità impediscano ai creditori l’esercizio di una azione revocatoria ordinaria ove ne sussistano i presupposti. Di fatto tale azione non compromette affatto la validità della scissione ma si limita a far sì che la stessa risulti inefficace verso i creditori che l’hanno esercitata. Viene sottolineato così che una azione ex art. 2901 cod. civ. ha l’obiettivo di rendere inefficace il trasferimento di patrimonio, non di determinare l’estinzione della società beneficiaria di esso. Inoltre, viene posto in evidenza che la responsabilità solidale delle beneficiarie non è rimedio equivalente alla revocatoria: se così non fosse, il diritto comunitario non prenderebbe in considerazione gli interessi dei creditori e non gli consentirebbe, quanto meno, di ottenere garanzie nelle ipotesi in cui la scissione possa pregiudicarli.

[2] Si veda Cass., 6/5/2021, n. 12047; Cass., 29/1/2021, n. 2153.

[3] Il quale prevede che “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”.

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