In tema di cessione del credito in blocco grava sul cessionario nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di provare il contenuto del rapporto negoziale, la sussistenza del credito e la titolarità dello stesso.
A fronte di puntuale eccezione del debitore opponente era onere della convenuta cessionaria attestare la cessione, rectius, le cessioni del credito a partire dalla titolare iniziale attese le cessioni in blocco multiple.
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione .”[1].
In ogni caso, pur volendo riconoscere primario rilievo alla finalità del legislatore di agevolare il passaggio del credito, e quindi ritenere sufficiente l’estratto di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, non è in alcun modo consentita l’elusione dell’onere probatorio circa la titolarità dello stesso credito in capo alla ricorrente qualora siano dedotti, come nel caso di specie, una pluralità di cessioni, è necessario comunque allegare e dimostrare, sia pure con le modalità agevolate riconosciute.
Non può sopperire la mancanza probatoria il deposito della “Lista di crediti ceduti” che pure individua il nome dell’opponente come debitore in quanto si tratta infatti di atto a formazione unilaterale della stessa cessionaria, privo di formale attestazione o di collegamento con gli atti di cessione, oggetto di contestazione dalla stessa parte attrice.
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[1] In termini Cass. 13.06.2019 n. 15884; nello stesso senso Cass. 16.4.2021 n. 10200.