Nota a Corte Cost., 11 novembre 2022, n. 228.
Massima redazionale
E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. artt. 24 e 111 Cost., l’ art. 16-septies, comma 2, lettera g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, che dispone la paralisi delle azioni esecutive e l’inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti sanitari della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2025.
La norma impugnata è contenuta in un ampio articolo, la cui rubrica recita «misure di rafforzamento dell’Agenas e del servizio sanitario della Regione Calabria», recante una serie di previsioni, volte ad affrontare “i gravi problemi dell’organizzazione sanitaria calabrese, in particolare quello dell’opacità contabile che da tempo ne affligge l’esposizione debitoria” -così si esprime la sentenza, aggiungendo che – tali misure “manifestano un disegno articolato e coerente”.
Il punto di caduta sta però nella norma impugnata , la quale stabilisce che, nei confronti degli enti sanitari calabresi, «non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive» aggiungendo poi che «[i] pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo» e prevedendo infine che «[l]e disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31 dicembre 2025».
La stessa Corte costituzionale aveva già segnalato proprio l’«inaffidabilità della intera contabilità regionale della sanità». (sent. n. 168 del 2021) ed ora ribadisce che la “crisi dell’organizzazione sanitaria della Regione Calabria è di tale eccezionalità da giustificare in linea di principio una specifica misura provvisoria di improcedibilità esecutiva e inefficacia dei pignoramenti, non essendo irragionevole, a fronte di una situazione così straordinaria, che le iniziative individuali dei creditori, pur muniti di titolo esecutivo, si arrestino per un certo lasso di tempo, mentre si svolge il complesso procedimento di circolarizzazione obbligatoria dei crediti e si programmano le operazioni di cassa.”
Tuttavia, con affermazione di carattere generale, la sentenza evidenzia che “la discrezionalità del legislatore, nello stabilire una misura del genere, non può tuttavia trascendere in un’eccessiva compressione del diritto di azione dei creditori e in un’ingiustificata alterazione della parità delle parti in fase esecutiva.”
In proposito la Corte riafferma il principio, già espresso nelle sentenze n. 236 del 2021 e n. 186 del 2013, secondo cui “una misura legislativa che incida sull’efficacia dei titoli esecutivi di formazione giudiziale è legittima ….soltanto se limitata ad un ristretto periodo temporale e compensata da disposizioni sostanziali che prospettino un soddisfacimento alternativo dei diritti portati dai titoli, giacché altrimenti la misura stessa vulnera l’effettività della tutela in executivis garantita dall’art. 24 Cost., determinando inoltre uno sbilanciamento tra l’esecutante privato e l’esecutato pubblico, in violazione del principio di parità delle parti di cui all’art. 111 Cost. “
Per la Corte non solo “non è giustificata l’equiparazione, agli effetti dell’improcedibilità, fra i titoli esecutivi aventi ad oggetto crediti commerciali e quelli aventi ad oggetto crediti di natura diversa, in particolare diritti di risarcimento dei danneggiati da fatto illecito e diritti retributivi dei prestatori di lavoro”, ma, anche per i primi “la durata del blocco esecutivo non può essere protratta per un intero quadriennio, senza che ne risulti violato il canone di proporzionalità” ( in quanto tale paralisi “può porre il fornitore, specie se non occasionale, in una situazione di grave illiquidità, fino ad esporlo al rischio di esclusione dal mercato”).
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