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Nota a ABF, Collegio di Bologna, 15 settembre 2022, n. 12280.

di Sara Rescigno

Tirocinante ACF

La controversia presa in esame attiene alla modalità di calcolo del TAEG in un contratto di apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile con carta di credito revolving. Nello specifico, parte ricorrente lamenta l’applicazione di un TAEG effettivo pari a 17,09326%, rispetto al TAEG indicato nel contratto pari a 16,65% e chiede – richiamando la violazione dell’articolo 117, comma 7 del TUB – la declaratoria di nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG, nonché la condanna dell’intermediario alla restituzione delle somme versate in eccedenza.

Preliminarmente, in relazione all’eccezione di mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso, l’intermediario resistente fa notare che parte ricorrente nel reclamo ha contestato la difformità del TAEG contrattuale da quello effettivo per il mancato inserimento delle sole sospese di invio dell’estratto conto, mentre nel ricorso quest’ultima ha aggiunto una nuova e diversa contestazione in ordine alla presunta difformità del TAEG per mancato inserimento dell’imposta di bollo e della commissione di prelievo ATM. Ciò premesso, il Collegio evidenzia che tale doglianza è infondata, nella misura in cui bisogna dare rilievo alla ‘‘congruità sostanziale’’ tra reclamo e ricorso[1] (nel caso di specie, data dalla contestazione di difformità tra TAEG indicato in contratto e TAEG effettivamente applicato), ‘‘in quanto è normale che le domande, già parzialmente avanzate in sede di reclamo, vengano precisate in sede di ricorso[2]’’.

Nel merito, in relazione al calcolo del TAEG, parte ricorrente sostiene che l’applicazione della commissione di prelievo ATM (non indicata nel contratto) ha determinato – secondo quanto emerso dalla perizia prodotta – uno scostamento di 0,44326 punti percentuali del TAEG effettivo rispetto a quello originariamente pattuito. In proposito, il Collegio – dopo aver specificato che nel caso di specie non trova applicazione l’articolo 117 TUB, il quale si riferisce ai soli tassi e costi propriamente detti (tra i quali non può includersi l’ISC/TAEG, trattandosi di mero indicatore di trasparenza che consente al cliente di conoscere il costo effettivo del credito, la cui erronea indicazione non comporta un maggior costo del finanziamento, ma solo una errata rappresentazione del medesimo) – mette in risalto che dalla documentazione versata in atti, togliendo dal calcolo del TAEG la voce ‘‘comm. Prelievo ATM’’, il TAEG risultante è superiore di soli 0,05 punti percentuali rispetto al TAEG originariamente previsto (pari a 16,65%). Sul punto, secondo gli orientamenti consolidati dei Collegi, sono da ritenersi tollerabili eventuali scostamenti marginali tra TAEG contrattuale e TAEG effettivo nella misura massima dello 0,20%, a prescindere dalle cause che vi abbiano dato luogo. Nel sostenere la propria argomentazione, inoltre, il Collegio richiama il principio di diritto[3] secondo cui, in riferimento alle convenzioni per il rilascio di carte di credito revolving, tenuto conto della modalità di utilizzo della carta per acquisti quale quella più comunemente impiegata nel quadro di tale tipologia di contratto di credito, è legittima l’esclusione dal calcolo del TAEG della ‘‘commissione di anticipo contante’’, in quanto si presuppone che – in presenza di un contratto di credito che prevede diverse modalità di utilizzo con spese o tassi debitori diversi – l’importo totale del credito sia prelevato con la spesa e il tasso debitore più elevati applicati alla modalità di utilizzo più comunemente impiegata nel quadro di detto tipo di contratto di credito. Alla luce delle suindicate considerazioni, il Collegio rileva che tale voce di costo non era ancora applicabile al momento della conclusione del contratto de quo.

In merito alle altre voci di costo non inserite nel calcolo del TAEG, il Collegio riporta che, nel caso delle spese di invio dell’estratto conto, parte ricorrente non si è avvalsa della facoltà di ricevere l’estratto conto online senza pagare alcun costo, pur avendone la possibilità. In relazione all’imposta di bollo, invece, l’Arbitro ritiene di non poter procedere ad un ulteriore esame della domanda dal momento che parte ricorrente nel computo del TAEG non ha più inserito la voce di costo in questione.

In conclusione, il Collegio rigetta le pretese avanzate dalla parte ricorrente nei confronti dell’intermediario.

 

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[1] Ex multis, Collegio di Palermo, n. 25431 del 2021.

[2] Cfr. Collegio di Milano, n. 2980 del 2013.

[3] Cfr. Collegio di Coordinamento n. 6856 del 2022.

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