Rivista di Diritto del Risparmio
APPROFONDIMENTI
La rilevanza giuridica del fido di fatto nelle azioni di accertamento negativo del credito[*]
A cura dell’Avv. Dario NARDONE e del Dott. Fabrizio CAPPELLUTI**
SOMMARIO: 1. Chi è protetto dalla nullità di protezione? – 2. La prova dell’affidamento nel periodo antecedente l’introduzione dell’obbligo di forma scritta ad substantiam. – 3. Forma scritta, piena ed attenuata, dell’affidamento in conto corrente. – 4. Inesistenza del contratto di apertura di credito in conto corrente (o assenza di regolamentazione contrattuale aliunde). – 5. L’idoneità della prova quale discrimine tra protezione offerta dalla nullità e “mera tolleranza”. – 6. Lo spartiacque dell’affidamento tra rimesse ripristinatorie e solutorie: il limite del fido e l’onere di provarlo.
1. Chi è protetto dalla nullità di protezione?
Nelle azioni di accertamento negativo del credito in conto corrente, è ormai obiettivo arduo, presso diversi Magistrati (per lo più concentrati in alcuni Fori ben noti), vedersi riconosciuta la rilevanza giuridica di un affidamento “di fatto”, ovvero di una apertura di credito in conto corrente per un periodo di tempo (solitamente risalente) per il quale non esiste il relativo contratto redatto per iscritto.
È una situazione piuttosto ricorrente, nella quale il correntista attore allega e dimostra tutti gli elementi sintomatici del fido (durata, stabilità e non occasionalità dell’esposizione a debito, per mezzo di visure della Centrali Rischi di Banca d’Italia, evidenziazioni documentali di tassi intra fido, extra fido, commissioni per l’utilizzo di fido e/o per lo sforamento, etc.), ma le parti non hanno redatto il relativo contratto per iscritto.
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[*] Contributo approvato dal Comitato editoriale.
[**] Dario Nardone è Avvocato del Foro di Pescara. Fabrizio Cappelluti è Dottore Commercialista dell’ODCEC di Pescara.