Si allega una importante decisione della Corte di Giustizia Europea, del 1° agosto 2022 (caso C-352/20), sulla natura dei dividendi nell’ambito della remunerazione, da considerare con attenzione nell’elaborazione delle politiche nel contesto di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) e gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) e che potrebbe costituire, più in generale, un interessante precedente da valutare in tema di politiche di remunerazioni in ambito bancario e finanziario, ben oltre le direttive UCITS e GEFIA.
Nel caso di specie, la Corte di giustizia si è espressa sul rinvio pregiudiziale della Corte Suprema ungherese sul tema dei dividendi distribuiti da un OICVM ad alcuni dei suoi dipendenti che svolgono funzioni dirigenziali e sul se gli stessi rientrino nelle politiche retributive dei gestori dei fondi di investimento.
La Corte di giustizia ha stabilito che gli articoli 14 e 14 ter della direttiva OICVM e l’articolo 13, paragrafo 1, punti 1 e 2, dell’allegato II della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) devono essere interpretati nel senso che le disposizioni relative alle politiche e alle prassi retributive si applicano ai dividendi versati da una società la cui attività abituale consiste nella gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di fondi di investimento alternativi (FIA), direttamente o indirettamente ai suoi dipendenti che svolgono le funzioni di amministratore delegato, gestore degli investimenti o gestore di portafoglio in virtù del loro diritto di proprietà sulle azioni di tale società, qualora la politica di pagamento di tali dividendi sia tale da indurre tali dipendenti ad assumere rischi eccessivi, che vanno a scapito degli interessi degli OICVM o dei FIA gestiti da tale società e degli interessi dei loro investitori, e sia quindi in grado di facilitare l’elusione dei requisiti derivanti da tali disposizioni.