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Con sentenza n. 205, del 15 settembre 2022, la Corte Costituzionale ha affermato che i danni non patrimoniali, provocati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, debbano essere risarciti, qualora siano stati lesi diritti inviolabili della persona. Pertanto, la disciplina sulla responsabilità civile del magistrato, vigente fino al 2015 (segnatamente, l’art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nel testo antecedente la riforma del 27 febbraio 2015, n. 18) limitativa della risarcibilità dei danni non patrimoniali alla sola ipotesi della privazione della libertà personale, vìola gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

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