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Nota a ACF, 25 agosto 2022, n. 5794.

Massima redazionale

 

Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto fondata la prima censura, afferente alla profilatura delle azioni emesse dalla Banca. Il fatto che l’Intermediario avesse riconosciuto ai propri titoli azionari un profilo di “rischio medio” al momento delle operazioni d’investimento oggetto del presente ricorso era, invero, già stato oggetto di censura, essendo stato ritenuto che una tale valutazione “non può che suscitare quantomeno forti perplessità in termini di ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi, comunque, di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la loro natura di strumenti illiquidi, che in quanto tali espongono il risparmiatore non solo al rischio di possibile perdita prospettica dell’intero capitale investito ma anche a quello ben più concreto di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l’investimento in tempi ragionevoli. Il che, a ben vedere, è ciò che è accaduto nel caso di specie[1].

Del pari fondata è stata ritenuta la seconda censura, concernente l’inadempimento degli obblighi informativi. Più nello specifico, a giudizio dell’ACF è palese l’inidoneità della documentazione consegnata ad adempiere gli obblighi informativi. In generale, l’Intermediario non ha provato di aver assolto i propri obblighi informativi, se non in modo meramente formalistico. In casi analoghi, il Collegio ha ritenuto che la formale sottoscrizione di dichiarazioni attestanti la presa visione di documentazione informativa predisposta dall’emittente sia insufficiente a far ritenere adeguatamente assolti gli obblighi informativi gravanti sull’Intermediario collocatore. Peraltro, “la mera pubblicazione e messa a disposizione di un prospetto di offerta non è sufficiente a far ritenere che siano correttamente adempiuti gli (ulteriori e finalisticamente differenziati) obblighi di informazione che l’intermediario, in quanto tale, è tenuto ad osservare nei confronti della clientela” in quanto “l’intermediario (ancorché anche emittente) che fornisce un servizio di investimento […] non può all’evidenza limitarsi ad informare la clientela della circostanza che è stato pubblicato un prospetto informativo e che tale prospetto è disponibile per gli interessati[2].

La Banca resistente ha richiamato precedenti decisioni per sostenere che la pregressa operatività del ricorrente avrebbe reso ininfluente un corretto adempimento degli obblighi informativi, ai fini della conclusione delle operazioni d’investimento oggetto di contestazione. Pur tuttavia, a tal proposito, il Collegio significativamente richiama il principio per cui: “Né coglie nel segno l’eccezione del resistente laddove ritiene non configurabile nel caso di specie il nesso di causalità, stante l’intensa operatività nel tempo del ricorrente sui titoli di che trattasi, all’uopo richiamando anche talune decisioni di questo tenore assunte dal Collegio. A questo proposito, va, infatti, osservato che il caso oggi in esame si discosta significativamente dai precedenti evocati, per il fatto che quel che è l’elemento centrale delle doglianze di parte attorea in questo caso è il non aver potuto contare su un set informativo veritiero e corretto, che desse conto della situazione dei titoli di che trattasi, anzitutto per quanto attiene al loro grado di liquidabilità effettiva nel tempo, il che ha generato un affidamento da parte del cliente in ordine alla possibilità di porre in essere eventuali dismissioni, parziali o totali, che si è rivelato ex post irrealistico e che ha prodotto, anzi, l’immobilizzazione di parte cospicua degli investimenti del cliente. E questo è profilo tutt’altro che secondario ove si consideri anche l’ulteriore effetto di concentrazione del portafoglio del cliente in titoli dello stesso intermediario/emittente, per un controvalore per l’appunto estremamente significativo[3].

In conclusione, ritenuti accertati a carico dell’intermediario resistente plurimi comportamenti violativi della normativa di settore, relativamente al danno occorso, il Collegio rileva che, dall’analisi della documentazione versata in atti, emergeva che la somma complessivamente investita da parte ricorrente per la sottoscrizione dei titoli azionari emessi dalla Banca fosse stata pari a euro 59.857,60. Da tale importo nulla può essere detratto quale valore corrente degli strumenti finanziari stante l’impossibilità di dismetterli per l’intervenuta e perdurante sospensione delle relative negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF.

 

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[1] Ex multis, ACF, 20.03.2020, n. 2342.

[2] V. ACF, 10.04.2020, n. 2454.

[3] V. ACF, 29.04.2021, n. 3690 del 29 aprile 2021.

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