Nota a ABF, Collegio di Milano, 1 luglio 2022, n. 9990.
Massima redazionale
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che il furto dello strumento di pagamento fosse avvenuto tramite sottrazione della borsa nascosta sotto un cuscino nell’auto in sosta, contenente il borsellino con le carte sottratte; nella denuncia, parte ricorrente evidenziava di avere ritrovato l’auto con la serratura della portiera lato passeggero danneggiata: questo lascia presumere, quindi, che l’auto fosse chiusa a chiave. Il furto è avvenuto tra le ore 14:30 e le 15:30 e ha riguardato tre strumenti di pagamento emessi dall’intermediario, di cui due utilizzati dal ladro poco tempo dopo il furto: il primo prelievo è avvenuto alle ore 15.13. Orbene, senza soluzione di continuità con quanto già statuito in occasioni non dissimili da quella in esame, il Collegio ritiene che siano scientemente da considerarsi indici della colpa grave della ricorrente sia il breve lasso di tempo intercorso tra il furto e il prelievo, sia la contestuale sottrazione di più strumenti di pagamento, tutti utilizzati dai malfattori senza incorrere in errori nella digitazione del pin: queste circostanze dimostrano l’incauta custodia delle carte insieme ai rispettivi codici segreti.