Nota a ABF, Collegio di Palermo, 5 luglio 2022, n. 10169.
Massima redazionale
Il Collegio palermitano osserva come l’intermediario debba garantire la ricezione degli strumenti di pagamento, senza che sia presente alcuna manomissione, sia della busta contenente il pin che di quella contenente la carta. Invero, alla stregua dell’art. 8, comma 2, del D. lgs. n. 11/2010, “I rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento di pagamento o delle relative credenziali di sicurezza personalizzate sono a carico del prestatore di servizi di pagamento”[1].
Nel caso di specie, risulta che nel primo invio la busta contenente il PIN presentava una banda sbiancata e, pertanto, non era integra. Nel secondo invio, i documenti apparivano in disordine e fuori dalla custodia, onde il cliente legittimamente ha contestato la regolarità della spedizione. Inoltre, la carta risultava emessa tre anni prima della richiesta (2018) e con scadenza (2023) prevista per l’anno successivo a quello di ricezione. Ciò contrasta con gli obblighi comunitari e nazionali a cui è sottoposto l’Intermediario nell’esercizio della sua attività e nella fornitura di servizi, avendo il cliente diritto a ricevere uno strumento il cui standard di sicurezza risulti in linea con i sistemi disponibili al momento della richiesta e la cui validità sia garantita per un congruo periodo di tempo.
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[1] Cfr. ABF, Collegio di Bari, n. 16119/2020; ABF, Collegio di Milano, n. 7471/2020; ABF, Collegio di Bologna, n. 14654/2020.