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Nota a Trib. Roma, Sez. Impr., 8 agosto 2022, n. 12414.

Massima redazionale. Segnalazione a cura dell’Avv. Federico Comba.

 

Applicati i principi sanciti dalle Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 41994/2021, il giudice romano evidenzia come non assuma alcun rilievo dirimente la circostanza, pure dedotta dalla banca convenuta e dall’intervenuta cessionaria, per cui il contratto attenzionato fosse stato stipulato in data precedente alla predisposizione dello schema ABI, censurato da Banca d’Italia, con il noto provvedimento n. 55/2005. Invero, la Banca d’Italia, proprio in tale ultima sede, ha osservato come, già prima della formazione e diffusione presso gli Istituti di credito dello schema di fideiussione de quo, le stesse banche utilizzassero, in maniera uniforme e standardizzata le clausole successivamente confluite nell’archetipo censurato, a dimostrazione del fatto che, già anteriormente alla formale predisposizione dello schema, sussistesse una pratica concordata in ordine al contenuto fideiussioni da sottoporre alla clientela. Significativamente, al punto n. 93 del succitato provvedimento n. 55/2005, Banca d’Italia affermava testualmente che «Le verifiche compiute nel corso dell’istruttoria hanno mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell’ABI. Tale uniformità discende da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell’ABI (non ancora diffuso presso le associate).». Per tale ragione, l’accordo stipulato deve considerarsi attuazione dell’intesa anticoncorrenziale, dovendosi, consequenzialmente, addivenire alla dichiarazione della nullità parziale, per violazione dell’art. 2, comma 1, lett. a), l. n. 287/1990.

 

Qui la sentenza. 

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