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Nota a Trib. Torino, 10 maggio 2022, n. 2012.

di Antonio Zurlo (Studio Legale Greco Gigante & Partners)

 

La giurisprudenza di legittimità, dal 1999, ha costantemente negato che la prassi dell’inserimento nei contratti di conto corrente bancario della clausola della capitalizzazione (composta) trimestrale sia connotata da caratteri idonei a far configurare un uso normativo, rimanendo confinata nei più ristretti limiti dell’uso negoziale, non suscettibile di assumere rilievo nell’ottica dell’art. 1283 c.c.[1]. Con l’art. 25, comma 2, del D.lgs. n. 342/99 è stato, quindi, appositamente modificato l’art. 120 TUB, consentendo l’anatocismo degli interessi sia creditori che debitori, a condizione della sussistenza della medesima periodicità. L’art. 120 TUB modificato rinviava a una delibera CICR, emanata in data 09.02.2000, che, come noto, ha consentito:

  1. a) l’anatocismo con uguale periodicità per i rapporti di c/c;
  2. b) l’anatocismo senza capitalizzazione periodica per i finanziamenti con rimborso rateale;
  3. c) l’obbligo di adeguamento dei vecchi contratti entro il 30.06.2000.

L’art. 25, comma 3, del D.lgs. n. 342/99 prevedeva una sanatoria della validità delle clausole dei vecchi contratti bancari, le cui concrete modalità attuative venivano demandate alla delibera CICR. Tale norma è stata, però, dichiarata incostituzionale. Secondo una prima tesi minoritaria, ne conseguirebbe la nullità delle clausole anatocistiche ante 30.06.2000 e loro validità, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni del TUB, sì come integrate dal CICR, a condizione della pubblicazione in G.U. del relativo avviso e della comunicazione al cliente anche con gli estratti conto.

Per converso, secondo la tesi prevalente:

  1. a) l’art. 7 presuppone e attua la sanatoria, ex 25, comma 3, D.lgs. n. 342/99, ed è travolto dalla declaratoria di illegittimità del medesimo;
  2. b) l’introduzione dell’anatocismo comporta, comunque, un peggioramento delle condizioni contrattuali e richiede l’approvazione sottoscritta dal correntista anche ex 7[2].

In base a tale tesi, qui condivisa, per aversi anatocismo, dopo l’01.07.2000 è, pertanto, necessaria una modifica contrattuale approvata per iscritto dal correntista.

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Secondo l’orientamento espresso dalla Suprema Corte «l’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell’anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del “solvens” con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'”accipiens”»[3].

Ciò posto, è sorta la controversia se, al fine di valutare la prescrizione, secondo i criteri testè menzionati, debba farsi riferimento al c.d. “saldo banca”, ovvero al saldo risultante dall’estratto conto, ovverosia al saldo rettificato. Alcune recenti pronunce di legittimità hanno fatto riferimento a tale ultimo criterio[4], permanendo, invece, un contrasto tra i giudici di merito.

Rebus sic stantibus, il giudice torinese afferma di non potere aderire al più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte, ritenendosi, per contro, che per quel che rileva in punto prescrizione, ogni versamento che, nel momento in cui sia stato realizzato dal cliente, avesse funzione di ripristinare il fido (pagamento intrafido), debba essere considerato ripristinatorio (e lo stesso vale per i pagamenti solutori); opinare diversamente, difatti, porterebbe alla sostanziale elusione della disciplina della prescrizione, posto che, sottratti i pagamenti più risalenti indebiti ed effettuato il relativo ricalcolo delle competenze, i pagamenti/versamenti successivi da parte del correntista subirebbero un’imputazione di pagamento potenzialmente diversa da quella attribuita alle parti al momento del versamento stesso.

I vari addebiti devono, pertanto, essere valutati ai fini della prescrizione con la stessa imputazione operata dalle parti al momento del loro verificarsi, quand’anche frutto di un addebito illegittimo, posto che l’azione di ripetizione deve essere rapportata al concreto svolgere del rapporto contrattuale e non a quello rettificato, visto che la prescrizione “copre” anche pagamenti illegittimi o fondati su clausole nulle.

Due considerazioni depongono, inoltre, per l’utilizzo del saldo banca, anziché di quello depurato, al fine di decidere la qualificazione del versamento, se pagamento o deposito; segnatamente:

  • per forza di cose e previsione di legge (il riferimento è all’art. 119 TUB), la banca e non il cliente è la parte contrattualmente autorizzata a elaborare i conti. Il cliente può evidentemente impugnare le risultanze dell’estratto e censurare anche oltre i limiti temporali fissati dall’art. 1832 c.c. la legittimità della registrazione in conto, perché avvenuta per un titolo nullo, ma finché l’errore non è riconosciuto dalla banca o è giudizialmente accertato e il conteggio non è conseguentemente rettificato, il saldo elaborato dalla banca ha effetto anche nei confronti del cliente.
  • Non esistono modalità di utilizzo del c/c che non richiedano la cooperazione della banca per avere efficacia. Se il saldo evidenzia che il conto è “scoperto”, il prelievo di contanti, l’esecuzione degli ordini di bonifico ecc. sono prima facie Ancora più gravi e dolorose le conseguenze per il caso di emissione d’assegni senza provvista, che vanno da una semplice sanzione pecuniaria (ex art. 2 l. n. 386/90) fino al divieto di emettere assegni e alle interdizioni e incapacità previste dall’art. 5 della stessa legge. È pur vero che la banca potrebbe dare esecuzione all’operazione, malgrado l’assenza di copertura; al contempo, se il cliente dipende da scelte discrezionali della banca, ciò vuol dire che egli non ha facoltà di disporre in assenza di copertura.

La possibilità di impugnare la nullità del contratto o di sue singole clausole, più ampiamente l’illegittimità degli addebiti e di portare alla luce un saldo rettificato a credito o entro i limiti del fido, non restituisce al versamento su conto “scoperto” lo “scopo ed effetto di ripristinare la disponibilità”, anziché di ridurre puramente e semplicemente l’esposizione debitoria, poiché la nullità del titolo non toglie che il denaro sia uscito dalla sfera di controllo del cliente.

In definitiva, il principale punto critico della contraria impostazione è insito nell’impossibilità di rimettere il giudizio sulla qualificazione della rimessa (se pagamento o ripristino di disponibilità) “all’esito della declaratoria di nullità”, poiché “la disponibilità” idonea a impedire lo spostamento patrimoniale consiste nella concreta conservazione del potere di disporre di una somma di denaro e non può che essere verificata sulla base della situazione dichiarata esistente al tempo in cui il versamento è eseguito.

In conclusione, quindi, deve essere confermato l’orientamento già espresso da questo giudice per cui il saldo di riferimento ai fini della verifica della prescrizione deve essere considerato il saldo banca.

Ciò premesso, il Tribunale torinese evidenzia la correttezza della valutazione operata dal CTU, per cui per i conti anticipi le rimesse debbano essere considerate interamente come solutorie, in quanto il termine di prescrizione decorre dalla data del pagamento, senza che possa avere rilevanza la data di chiusura del conto, atteso che, per il tramite dell’incasso dal terzo o per il tramite delle disponibilità di c/c, si verifica la chiusura della singola operazione creditizia e un pagamento in senso tecnico del debito, a differenza di quanto avviene nella nomale operatività del fido per cassa, per cui la natura solutoria della rimessa è coerente con i principi espressi dalle Sezioni Unite.

Da ultimo, si rileva che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, «In presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell’indebito, allegare e provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell’affidamento»[5]. Di tal guisa, in assenza di prova circa l’ammontare del fido accordato, le rimesse devono essere considerate come solutorie.

 

 

Qui la sentenza.

[1] Cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. Un., n. 21095/2004.

[2] Cfr. Trib. Torino, 05.10.2007, n. 6204; Trib. Benevento, 18.02.2008, n. 252; Trib. Orvieto, 30.07.2005; Trib. Pescara, 30.03.2006, n. 722; Trib. Torino, 04.07.2005, n. 5480; Trib. Teramo, 11.02.2006, n. 1071; Trib. Venezia, 07.03.2014, n. 518; Trib. Alessandria, 21.02.2015.

[3] Cfr. Cass. 02.12.2010, n. 24418; Cass. 26.09.2019, n. 24051.

[4] Cfr. Cass. 15.02.2021, n. 3858.

[5] Cfr. Cass. 18.01.2022, n. 1388.

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