Nota a App. Venezia, Sez. I, 6 giugno 2022, n. 1294.
Con la sentenza in commento, la Corte di Appello di Venezia torna a pronunciarsi sul tema della ripartizione dell’onere della prova nell’ambito di un giudizio incardinato da un correntista nei confronti dell’Istituto di Credito.
La decisione si colloca nel solco di un acceso dibattito dottrinale riguardante la più volte adottata inversione (ai danni del convenuto, ossia dell’Istituto di Credito) dell’onere della prova dei fatti costitutivi del diritto azionato.
In particolare e per ciò che di interesse ai fini del presente contributo, i clienti convenivano in giudizio il proprio Istituto di Credito per chiedere al Giudice che fosse accertata e dichiarata la nullità (totale o parziale) del contratto di apertura di credito e di conto corrente, nonché la gratuità del mutuo ipotecario a causa dell’applicazione di interessi anatocistici o usurari.
Conseguentemente, i Clienti instavano per la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte all’Istituto di Credito, previa rideterminazione del saldo “dare e avere”; prova che avrebbe dovuto essere fornita dalla Banca, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
In punto di prova del saldo, in giurisprudenza sono invalsi due orientamenti tra loro contrapposti (ampiamente discussi ed approfonditi dalla dottrina):
- secondo un primo – e più risalente – orientamento, il c.d. principio della vicinanza della prova autorizzerebbe ad un’interpretazione favorevole al correntista, determinando così l’inversione dell’onere della prova ed obbligando la Banca convenuta in giudizio alla produzione degli estratti conto (o altra documentazione rilevante) relativi al rapporto contrattuale;
- secondo altro speculare orientamento, la vicinanza della prova non ha (né deve avere) l’effetto di gravare l’Istituto di Credito di un dovere “generalizzato” di produzione documentale, ma deve essere adoperata per «fornire la traccia di una lettura e applicazione un poco “sofisticata” e non brutalmente meccanicistica della norma 2697 c.c.»[1].
Ebbene, con riferimento al caso che ci occupa, la Corte di Appello di Venezia, dando continuità al proprio orientamento, ha aderito alla seconda delle due prospettazioni di cui sopra, statuendo che «il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione (cfr. Cass. Sez. 1, ord. n.30822 del 28 novembre 2018, v. anche Cass. sez. VI, sent. n. 24948 del 23 ottobre 2017); né il correntista può invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione. (Cassazione civile sez. VI, 13 dicembre 2019, n.33009)».
Non si può non rilevare come in giurisprudenza si stia registrando un atteggiamento maggiormente “garantista” del principio codicistico in materia di onere della prova, troppo spesso messo in discussione – o, come avvenuto in relazione al tema quivi discusso – del tutto sovvertito senza giustificato motivo.
Ad avviso di chi scrive, se da un lato è vero che il Cliente, nei rapporti con l’Istituto di Credito, assume una posizione “debole”, dall’altro non bisogna dimenticare il delicato bilanciamento degli interessi sotteso alla regola di cui all’art. 2697 c.c., la quale ammette deroghe solo in presenza di comprovate esigenze “di giustizia”, certamente non ravvisabili ogni qualvolta l’attore incontri delle difficoltà nel raggiungimento della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata[2].
Argomentando al contrario, del resto, finiremmo per scardinare (pericolosamente) uno dei pilastri del “giusto processo”.
[1] Dolmetta A.A., Malavagna U., Vicinanza della prova in materia di contenzioso bancario, Spunti (l. il saldo zero), in Rivista di Diritto Bancario, 2014
[2] Sempre sul tema dell’onere della prova, si è registrato un ampio dibattito dottrinale in merito alla ammissibilità, o meno, dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e/o della CTU nel contenzioso bancario, in quanto per lo più “esplorativi”.
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