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Nota a Trib. Vicenza, 29 giugno 2022, n. 1131.

Massima redazionale (segnalazione a cura dell’Avv. Gladys Castellano)

 

Nella specie, deve essere sicuramente ritenuta non provata la titolarità attiva della cessionaria quando la descrizione dell’oggetto dei crediti ceduti sia vaga e onnicomprensiva, facendo riferimento alla presenza cumulativa di una serie di criteri tra i quali quello al punto «(ii) i rapporti giuridici sorti in capo a XXXX (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al xx dicembre 2016, per effetto dell’esercizio dell’attività bancaria in tutte le sue forme», in quanto lo stesso non consente di comprendere con certezza e specificità a quali crediti precisamente si riferisca. Il menzionato deficit probatorio, poi, non viene a essere colmato a seguito dell’indicazione del link riportato in Gazzetta Ufficiale, dal momento che da questo non si ricava la dimostrazione dell’avvenuta cessione del contestato credito in favore della società cessionaria. Pur tuttavia, la prova della effettiva titolarità in capo a quest’ultima del credito azionato in via monitoria si trae in maniera adeguata e decisiva dalla produzione in giudizio della dichiarazione della banca cedente, che costituisce elemento decisivo ai fini della dimostrazione dell’avvenuto acquisto da parte dell’ingiungente del credito per cui è controversia

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Con riferimento alla fideiussione, l’opponente ha sostenuto che la garanzia prestata fosse affetta da nullità, in quanto in contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990, che, come noto, vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali. Sul punto, deve escludersi che il rapporto per cui è controversia sia riconducibile a un contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza che sarebbe stato precluso all’attore opporre alla Banca creditrice la nullità di patti relativi al rapporto fondamentale intercorso tra l’Istituto e la debitrice principale, oltre che questioni attinenti alla validità della garanzia fideiussoria. Ed invero, nel caso in esame, avuto riguardo al tenore letterale delle clausole contrattuali della prestata fideiussione – in particolare le pattuizioni di cui alla clausola n. 7) – e facendo applicazione dei principi ermeneutici enunciati dal Supremo Collegio a Sezioni Unite[1], deve escludersi che la garanzia fideiussoria rilasciata sia qualificabile come autonoma, per la decisiva ragione che difetta, in particolare, la sostanziale rinuncia da parte di quest’ultimo alle contestazioni relative ai rapporti garantiti.

 

Qui la sentenza.

[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.02.2010, n. 3947.

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