Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 3 maggio 2022, n. 6886.
Massima redazionale
Con la recente decisione in oggetto, il Collegio di Coordinamento ha enunciato i seguenti principî di diritto:
«1. Quando a causa dell’erroneità dell’IBAN l’ordine di bonifico sia stato eseguito a vantaggio di un terzo non legittimato a riceverlo, il pagatore ha il diritto di conoscere dal prestatore di servizi di pagamento dell’accipiens i dati anagrafici o societari di quest’ultimo»;
«2. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento dell’accipiens non può invocare la tutela della privacy al fine di giustificare il suo rifiuto di comunicare al pagatore i dati anagrafici o societari del proprio correntista.».
Qui la decisione.