Nota a Cass. Civ., Sez. I, 20 maggio 2022, n. 16417.
Massima redazionale
In tema di responsabilità della Banca, in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di un’utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.
Ne consegue che, anche prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 11/2010, attuativo della Direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la Banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere, sia tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente[1].
È stato ancora affermato che la responsabilità della Banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente, mediante il controllo dell’utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, abbia natura contrattuale e, quindi, vada esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente, configurabile nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto[2].
Nel caso di specie, il Tribunale, pur avendo l’attrice allegato la fattispecie d’inadempimento ascritta alla Banca, ha escluso immotivatamente la responsabilità della banca in ordine al prelievo illecito, in mancanza di un’eccezione specifica sulla sussistenza di fatti estintivi o impeditivi del diritto fatto valere, sulla base della mera ipotesi di violazione, da parte della ricorrente, di norme prudenziali poste a carico dei correntisti online, così violando la regola di giudizio di cui all’art. 1218 c.c.
Qui l’ordinanza.
[1] Cass. n. 2950/2017.
[2] Cass. n. 18045/2019; Cass. n. 26916/2020.