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Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 13 maggio 2022, n. 15422.

Massima redazionale

 

La Sesta Sezione Civile, ritenendo inammissibile il ricorso, evidenzia come il Tribunale di Lecce, nella specie, si sia difatti conformato al più che consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per cui: «Non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando l’avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. o la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento; né ciò viola l’art. 1, protocollo n. 1, della CEDU (che tutela sia i “beni” che i valori patrimoniali, compresi i crediti) poiché l’aspettativa dell’ingiungente di tutela del diritto di credito in via privilegiata non ha base legale di diritto interno alla luce della suddetta consolidata giurisprudenza»[1].

 

 

Qui l’ordinanza.

[1] Cfr. ex multissimis Cass. 03.09.2018, n. 21583.

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