Nota a Cass. Pen., Sez. V, 27 aprile 2022, n. 16214.
Massima redazionale
È pacifico che il potere certificativo attribuito all’esercente la professione di avvocato abbia a oggetto esclusivamente l’autografia della sottoscrizione e non anche l’apposizione in presenza della medesima.
Quella dell’autenticazione “differita” è prassi tutt’altro che inusuale e comunque non illecita, fermo restando che il legale, nell’esercizio del proprio potere attestativo, debba essere certo dell’identità del sottoscrittore.
Qui la sentenza.