Nota a ABF, Collegio di Napoli, 1 marzo 2022, n. 3686.
di Donato Giovenzana
Il Collegio di Napoli non ha accolto il ricorso, ritenendo legittima la condotta dell’intermediario, che in ottemperanza alle istruzioni per gli intermediari creditizi sulla Centrale Rischi della Banca d’Italia, ha proceduto alla segnalazione dei “crediti passati a perdita” limitatamente alla quota parte dell’importo non recuperato, in quanto non coperto dalla transazione.
La ricorrente aveva contestato l’intermediario, in quanto ricevuto il pagamento di euro 2.600, in esecuzione dell’intervenuta transazione, non ha provveduto alla cancellazione della segnalazione e ha proceduto alla segnalazione del credito come “passato a perdita”.
Il Collegio partenopeo ha invece considerato legittimo il comportamento dell’intermediario che, in esito al rimborso parziale del credito (2.600 a fronte degli originari 4.000), ha segnalato i crediti passati a perdita limitatamente alla quota dell’importo non recuperato.
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In subjecta materia giova richiamare Trib. Roma 27 gennaio 2017, secondo cui se la banca transige sul debito principale è contrario a buona fede segnalare il garante per la differenza senza neppure interpellarlo.
Pone in essere un comportamento contrario ai canoni di buona fede e correttezza la banca che, dopo aver raggiunto un accordo transattivo con il debitore principale, segnala alla centrale rischi il nominativo di un cliente garante per un importo pari alla differenza tra il debito originario e la somma transatta.
Il Tribunale di Roma ha ordinato la cancellazione della segnalazione del nominativo di un cliente dalla centrale rischi.
Nel caso in esame la banca aveva effettuato la segnalazione del nominativo di un soggetto che rivestiva il ruolo di garante quando, però, il rapporto con il debitore principale era stato definito attraverso una transazione.
La banca aveva però ritenuto di segnalare “ a sofferenza” il nominativo del garante per l’importo pari alla differenza tra il debito originario e la somma transatta.
Il garante – segnalato nella centrale rischi quale datrice di ipoteca in relazione ad un prestito assunto dal padre e successivamente estinto con ampia quietanza liberatoria da parte della banca – propone ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., chiedendo la cancellazione della propria segnalazione nella centrale rischi.
Il Tribunale di Roma – qualificato l’accordo raggiunto tra debitore principale e la banca come transazione e non già come remissione parziale di debito ex art. 1236 c.c. – ha affermato che vi sarebbe “l’impossibilità di operare una segnalazione di rischio nel momento in cui il credito è stato rimborsato dal debitore o da terzi anche a seguito di accordo transattivo liberatorio come è avvenuto nel caso concreto”; e ciò alla luce della Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 della Banca d’Italia recante Istruzioni agli intermediari creditizi sulla centrale rischi, secondo cui “la segnalazione di una posizione di rischio non è più dovuta quando: – il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell’importo segnalato”.
Il Tribunale capitolino ha accolto il ricorso anche in quanto la segnalazione del nominativo alla centrale rischi risultava “fondata su una chiara violazione regolamentare ed oltre a ciò sulla violazione dell’elementare obbligo di buona fede che impone la salvaguardia della posizione giuridica della controparte”.
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