Nota a Corte Cost., 4 aprile 2022, n. 87.
Massima redazionale
La Corte Costituzionale, con la recente sentenza in oggetto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 D.L. n. 137/2020, come convertito, nella parte in cui prevede che «È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Qui la sentenza.