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Nota a ABF, Collegio di Roma, 24 gennaio 2022, n. 1545.

di Donato Giovenzana

 

Secondo l’ABF capitolino, sul tema è nota la posizione espressa dal Collegio di coordinamento con decisione n. 27252 del 2018 secondo cui «Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l’intero, senza che l’intermediario resistente possa eccepire l’inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall’intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente…» (nella scia di quanto stabilito Cass. SS.UU. n. 24657/2007 e Cass., ord. n. 27417/2017; più di recente, Cass., ord. 8508/2020), principio dal quale si ricava che l’intermediario non è legittimato a subordinare la liquidazione della giacenza alla richiesta congiunta e concorde di tutti gli eredi.

D’altro canto, deve ritenersi legittimo il rifiuto dell’intermediario di riconoscere il credito residuo del de cuius al singolo coerede nel caso di espressa opposizione da parte degli altri eredi (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 14608/2020; più di recente, decisione n. 9023/2021).

A tale conclusione, si perviene nel solco interpretativo indicato dalla Suprema Corte secondo cui «si deve affermare il principio secondo cui i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria; ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l’intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi. La partecipazione al giudizio di costoro può essere richiesta dal convenuto debitore in relazione ad un concreto interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito» (Cass. SS.UU., sent. n. 24657/2007).

A ciò consegue che il debitore non possa generalmente rifiutarsi di effettuare l’intera prestazione o quella pro quota ad uno dei coeredi, sempre che non risulti la volontà contraria degli altri. Per cui, in questi casi – e solo in questi casi – la banca potrà legittimamente rifiutare di adempiere disgiuntamente.

 

Qui la decisione.

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