Nota a Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2022, n. 5488.
di Donato Giovenzana
Il cointestatario di un c/c preleva un rilevante somma dal rapporto cointestato per effettuare – su incarico dell’altra cointestataria – una donazione a favore di sua suocera, che gli affida poi la gestione di detto denaro.
La tutrice della cointestataria, peraltro interdetta, chiede ed ottiene un’ingiunzione di pagamento, invocata a titolo di restituzione in quanto il prelievo è stato effettuato a valere sul conto corrente bancario cointestato tra la mandante/donante ed il mandatario/cointestatario, incaricato di provvedere alla donazione de qua.
La Corte territoriale, nel respingere l’opposizione del cointestatario/mandatario, ha ritenuto:
i) di non modico valore, come tale necessitante la forma dell’atto pubblico, la donazione della somma che la cointestataria/donante aveva inteso effettuare, incaricandone l’altro cointestatario, in favore della donataria . Pertanto, anche il mandato conferito a tal fine all’appellante avrebbe dovuto rivestire analoga forma;
ii) correttamente individuato nel mandatario il soggetto tenuto alla invocata restituzione.
La Suprema Corte ha rigettato i motivi di doglianza avanzati dal ricorrente ed enunciato il seguente principio di diritto:
“In tema di donazione di somma di danaro di non modico valore, la nullità del corrispondente contratto perché concluso, senza la forma dell’atto pubblico, dal mandatario del donante in virtù di un potere di rappresentanza pure invalidamente – perché non in forma di atto pubblico – attribuitogli da quest’ultimo, determina l’insorgere, a carico del mandatario medesimo, dell’obbligo di restituzione in favore del donante, attesa la perdita, da parte del donante stesso, della disponibilità della somma predetta“.