Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 13 dicembre 2021, n. 25046.
Massima redazionale
Con la decisione del Collegio di Coordinamento, pubblicata in data odierna, l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), ha ritenuto di confermare l’orientamento, espresso nelle precedenti decisioni n. 8025/2019 e n. 8048/2019; segnatamente:
«In assenza di formale annullamento, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, delle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia nel 2006, rimane applicabile alle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate concluse nel relativo periodo di vigenza la norma che esclude dal calcolo del TEG le spese di assicurazione certificate da apposita polizza.».
Qui la decisione.