Nota a ACF, 18 giugno 2021, n. 3888.
di Pierpaolo Verri
Con riferimento alla commercializzazione di titoli obbligazionari convertibili aventi carattere illiquido, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie ha statuito come una documentazione “carente e lacunosa” integri la violazione degli obblighi informativi che gravano in capo all’intermediario emittente.
In particolare, la circostanza per cui i prospetti informativi facciano riferimento alle modalità di smobilizzo “evidenziando i rischi di un’assenza di quotazione e le possibili difficoltà di liquidazione” sono elementi idonei da cui far discendere la non adeguatezza e la non appropriatezza dell’investimento rispetto al profilo dell’investitore.
Qui la decisione.