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Nota a Trib. Bari, Sez. IV, 16 novembre 2021, n. 4144.

di Antonio Zurlo

 

 

 

 

Con la recentissima sentenza in oggetto, il Tribunale di Bari effettua una puntuale ricognizione sul diritto di accesso alla documentazione bancaria, da parte del cliente-correntista.

Premessa necessitata è la letteralità dell’art. 119 TUB, in virtù del quale le banche e gli intermediari finanziari, nei contratti di durata, devono fornire al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto (comma 1), inoltre, per i rapporti regolati in conto corrente, devono inviare l’estratto conto “al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.” (comma 2), prevedendo altresì che “In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento” (comma 3). Da ultimo, banche e intermediari devono anche consegnare al cliente (o a colui che gli succeda a qualunque titolo o che gli subentri nell’amministrazione dei suoi beni), se lo richieda “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” e questo entro un congruo termine e comunque non oltre 90giorni dalla domanda, con addebito al cliente dei costi di produzione delladocumentazione (comma 4).

Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, il giudice barese rileva che, riguardo all’ordine di consegna, in copia, dei documenti contrattuali, non assume rilevanza il fatto che si tratti di documenti relativi a contratti stipulati oltre dieci anni prima della proposizione dell’istanza di consegna. Invero, i documenti contrattuali non possono soggiacere al limite decennale di cui all’art. 119 co. 4 TUB e all’art. 2220 c.c., poiché non si tratta di meri documenti contabili, ma di documenti contenenti l’atto costitutivo del rapporto, per il quale è prescritta ex art. 117 TUB la forma scritta, come tali esigibili dal cliente, in copia, nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, cioè entro dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente.

La fonte dell’obbligo di consegna del documento contrattuale scaturisce dall’art. 117 TUB, ovverosia dalla norma che prevede, oltre alla forma scritta ad substantiam dei contratti bancari, anche il conseguente obbligo di consegna di una copia del contratto sottoscritto, non solo in sede di stipula del contratto, ma, in ossequio a un’interpretazione della norma improntata all’esecuzione del contratto in buona fede (ex art. 1375 c.c.), anche nel corso del rapporto e finanche quando questo si sia estinto, salvo ovviamente il già indicato limite della prescrizione ordinaria.

Quanto agli estratti conto e agli scalari, si ritiene (pur non potendo tacersi di un diverso indirizzo giurisprudenziale), che neppure tale documentazione contabile di sintesi soggiaccia al limite della decennalità di cui all’art.119, comma 4, TUB, disposizione che ha portata speciale rispetto alla generale previsione di cui all’art. 2220 c.c. Il suddetto comma 4 si riferisce unicamente alla “documentazione inerente a singole operazioni”, cioè alla documentazione che va analiticamente individuata in relazione a ciascuna operazione (a titolo meramente esemplificativo, copie di assegni, delle distinte di bonifico, dei prelievi o dei versamenti allo sportello), e non ai documenti di sintesi come appunto gli estratti conto e gli scalari che la banca è tenuta (in base al combinato disposto dei prefati commi 1 e 2) a consegnare in copia al cliente durante il rapporto e anche dopo la sua chiusura con termine prescrizionale ordinario dall’estinzione del rapporto[1].

Tale interpretazione è indotta oltre che dal raffronto letterale tra i commi 2 e 3, da un lato, e il comma 4, dall’altro, anche dalla loro collocazione sistematica all’interno dell’art. 119 TUB. Invero, i primi disciplinano la rendicontazione e i suoi effetti nel corso del rapporto (fermo l’obbligo di rendiconto finale al termine del rapporto di conto corrente, evincibile dal comma 1), facendo specificamente riferimento agli “estratti conto” (cioè, a documenti di sintesi); per converso, il comma 4 fa riferimento significativamente a documentazione di natura diversa, ovverosia alla “documentazione inerente a singole operazioni”, ossia agli specifici documenti relativi alle singole operazioni bancarie eseguite sul conto corrente. Tali documenti si differenziano rispetto ai documenti che riassumono l’andamento del rapporto, come i conti correnti e gli scalari che elencano sinteticamente le singole operazioni eseguite sul conto e le relative competenze addebitate.

Il complesso delle disposizioni di cui all’art. 119 TUB, nella parte in cui prevede obblighi informativi a carico della banca e il corrispondente diritto del cliente all’acquisizione della documentazione relativa al rapporto bancario, trova fondamento nel principio di buona fede nell’esecuzione del contratto e, in precipua considerazione di ciò, non si può, secondo l’apprezzamento del Tribunale di Bari, limitare il rendiconto sull’andamento del conto corrente ai soli dieci anni anteriori all’istanza di accesso alla documentazione contabile[2].

D’altronde, se un limite così pregnante, che fa riferimento a dieci anni a ritroso dall’istanza di accesso (che potrebbe intervenire anche dopo qualche anno dalla chiusura del rapporto, limitando così significativamente il lasso temporale dell’istanza di accesso), si giustifica, in un’ottica di leale collaborazione, in base alla possibilità di esigere dalla banca un obbligo di mantenere i dati in proprio possesso entro un ragionevole limite temporale in relazione a quella che si è in precedenza definita documentazione analitica, ciò non può valere per la documentazione sintetica, ben potendo il cliente esigere che la banca, soggetto professionale altamente qualificato, conservi per l’intera durata del rapporto tutti gli estratti conto (che, peraltro, è tenuta ad inviare al cliente periodicamente) che, dal momento della estinzione del rapporto, può, come visto, richiedere nel termine di prescrizione decennale.

Nel caso di specie, la difesa di parte opponente ha citato il recente pronunciamento della Corte di Cassazione, n. 24641/20201, riportandone il passaggio nel quale viene statuito che «Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119 []». Sebbene con tale pronuncia sembri che la Suprema Corte riconduca gli estratti conto, quanto al limite temporale di esibizione, alla previsione di cui al quarto comma dell’art. 119 TUB, tuttavia, trattasi di un’affermazione incidentale, atteso che, in quel giudizio, non è stata esaminata ex professo la questione se la portata della limitazione temporale, di cui al predetto comma quarto, riguardi anche gli estratti conto e gli scalari (essendo il tema estraneo all’oggetto dell’impugnazione)[3].

 

Qui la sentenza.


[1] In questo senso, Trib. Catania 14.01.2020; Trib. Napoli, 19.06.2019; ABF, Collegio di Roma, n. 1045/2020.

[2] In tema di mandato, materia affine a quello oggetto di contesa, vige l’obbligazione generale del mandatario, prevista dall’art. 1713 c.c., di rendere conto del suo operato che si concreta e si specifica nel momento e nel luogo in cui il mandato è stato eseguito e comporta che il mandatario stesso giustifichi in che modo abbia svolto la sua opera, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l’incarico è stato eseguito e di stabilire se il suo operato sia stato conforme ai criteri di buona amministrazione, in aderenza a quanto disposto dall’art. 1710 c.c. Cfr. Cass. n. 4480/1985.

[3] In quella sede, invero, si discuteva della diversa questione se il cliente potesse chiedere, in giudizio, la produzione degli estratti conto, ex art. 210 c.p.c., senza avere prima del giudizio medesimo avanzato alla banca la richiesta ex art. 119 TUB.

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