Nota a Trib. Chieti, 15 novembre 2021.
di Dario Nardone.
Con la recentissima ordinanza in oggetto il Tribunale di Chieti ha concesso uno dei primissimi provvedimenti di concessione della sospensione dell’esecuzione per un periodo di sei mesi (preceduto da istanza ad hoc), previsto dalla recente normativa (in ultimo c.d. “decreto sostegni”) emanata in occasione dell’attuale periodo emergenziale, che ha introdotto il diritto del soggetto esecutato – che sia consumatore, debitore di un mutuo ipotecario (gravante su immobile costituente la sua abitazione principale) per un montante non superiore a euro 250.000 e che abbia restituito almeno il 5% del capitale erogato – di formulare alla banca creditrice una richiesta di rinegoziazione del mutuo azionato in via esecutiva, che rispetti determinati requisiti – richiamati tutti nell’istanza) – ovvero di presentare ad un intermediario terzo una richiesta di finanziamento con surroga, in funzione dell’estinzione di quello utilizzato quale titolo esecutivo.
La recentissima normativa consente la sospensione di sei mesi della procedura, onde consentire al creditore procedente di valutare l’offerta, che può comunque per egli essere allettante perché garantita a prima richiesta a mezzo di garanzia rilasciata dal “Fondo di garanzia per la prima casa” fino alla misura massima del 50% per cento delle somme per le quali si raggiunge l’accordo.
Nello specifico, la sospensione è stata concessa appena in tempo, essendo stata la (seconda) all’asta vendita già fissata per il 22 novembre 2021.
Qui l’ordinanza.