Nota a Trib. Torino, Sez. I, 2 novembre 2021.
Redazione
La Prima Sezione Civile del Tribunale di Torino, con la recentissima ordinanza in oggetto, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11octies del D.L. n. 73/2021 (“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”), c.d. Decreto Sostegni bis, introdotto dalla legge di conversione n. 106, del 23 luglio 2021, comma 2, per contrasto con gli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui:
- Prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125sexies TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
- limita ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della legge il principio, espresso nell’art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in data 11 settembre 2019, C-383/18 (c.d. Lexitor), e recepito nel novellato art. 125sexies, comma 1, TUB che «il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.».
Qui l’ordinanza.