Nota a Cass. Civ., Sez. I, 6 settembre 2021, n. 24015.
di Donato Giovenzana
La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo, con rinvio della causa innanzi alla Corte d’appello, in diversa composizione, perché riesamini il materiale istruttorio in atti, sulla base del seguente principio di diritto:
“In tema di contratto di ínterest rate swap concluso senza accordo-quadro redatto per iscritto con un intermediario, il quale in seguito sia stato incorporato in altra società intermediaria, già legata al medesimo investitore da un valido contratto-quadro, la c.d. rimodulazione del contratto originario di swap – mediante il recesso anticipato dell’investitore e la contestuale conclusione di un nuovo contratto direttamente con l’intermediario incorporante – comporta che il requisito della forma scritta del contratto-quadro ex art. 23 t.u.f. sussista solo con riguardo alla nuova operazione, lasciando permanere l’invalidità della prima per difetto di tale requisito”.
Qui l’ordinanza.